Cassazione Civile, Ordinanza n. 26890/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento trae origine dal rigetto, da parte del Giudice di Pace di Campobasso, dell'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino senegalese, ritenuto irregolarmente soggiornante in Italia. Il ricorrente per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 3-bis del d.l. 125/2020, come modificato dall'art. 5, comma 1, d.l. 2/2021, nonché omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sostenendo che il giudice di pace avrebbe dovuto considerare l'illegittimità del decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno, revoca che, alla luce delle proroghe normative richiamate, avrebbe reso invalido anche il successivo decreto di espulsione. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, assumendo che il decreto di espulsione fosse stato tradotto solo in lingua francese, lingua che egli dichiarava di non comprendere, e che il giudice di pace avesse erroneamente ritenuto sufficiente la traduzione in lingua veicolare senza motivare sulla mancata traduzione in wolof, lingua a lui conosciuta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che il provvedimento espulsivo era automaticamente legittimo una volta revocato il precedente permesso di soggiorno, con conseguente permanenza dello straniero sul territorio senza titolo. Ha aggiunto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'atto di revoca del permesso di soggiorno davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.lgs. 286/1998. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso l'omesso esame di un fatto storico e ha affermato che la motivazione del decreto impugnato raggiungeva il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento in fatto del giudice di merito, secondo cui al momento della lettura del foglio notizie il ricorrente dichiarava di comprendere e parlare l'italiano e indicava il francese quale lingua preferita per le notifiche. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le amministrazioni intimate non avevano svolto difese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della revoca del permesso di soggiorno e, per riflesso, del decreto di espulsione; la Corte non accoglie tale lettura
invocato come modifica delle proroghe normative; la Corte non ritiene che incida sulla legittimità dell'espulsione nella specie
art. 6, comma 10, d.lgs. 286/1998
indicato come rimedio giurisdizionale da esperire contro l'atto di revoca del permesso di soggiorno dinanzi al giudice amministrativo
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente in tema di traduzione del decreto di espulsione; la Corte reputa inammissibile la censura perché non si confronta con l'accertamento in fatto del giudice di merito
Massime di principio
- Il decreto di espulsione fondato sulla mancanza di un valido titolo di soggiorno è legittimo quando il pregresso permesso sia stato revocato: la contestazione deve colpire l'atto presupposto nei rimedi previsti, non potendo l'opposizione all'espulsione sostituire l'impugnazione dell'atto di revoca.
- La doglianza in cassazione che invochi vizi motivazionali deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa e con gli accertamenti di fatto decisivi compiuti dal giudice di merito; in difetto, è inammissibile o comunque infondata.
- In materia di espulsione dello straniero, la contestazione sulla mancata traduzione dell'atto è inammissibile quando il giudice di merito abbia accertato che il destinatario conosceva la lingua utilizzata o ne aveva indicato una come preferita per le notifiche, poiché la censura deve misurarsi con tale accertamento fattuale.
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