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Sentenza

Sentenza del 19/03/2024 n. 7390 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva contestato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di bollo, oltre alle sanzioni, relativo a una sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato in suo favore. La sentenza era stata superata, in appello, da una transazione tra le parti e dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il contribuente sosteneva che la pronuncia di primo grado fosse stata definitivamente caducata prima della liquidazione e riscossione dell’imposta e che, pertanto, mancasse il presupposto impositivo. Aveva inoltre dedotto vizi formali dell’avviso: motivazione insufficiente, difetto di sottoscrizione e di prova della delega, nonché carenze nella verifica dei poteri dei funzionari. CTP e CTR della Campania avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione A.A. ha proposto cinque motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito, poiché il giudizio è stato definito per effetto della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciarsi sui cinque motivi di ricorso. La definizione agevolata della lite, presentata dalla coobbligata il 13 settembre 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, era stata perfezionata con il pagamento, il 12 settembre 2023, degli importi dovuti, pari al 5% del valore della causa, in ragione della doppia soccombenza dell’Agenzia nei gradi di merito. La Corte ha applicato il comma 202, secondo cui la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri, e ha quindi esteso a questo giudizio l’effetto estintivo. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una decisione di merito che accolga o respinga le contestazioni tributarie di A.A.; la controversia si chiude per estinzione.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 198 e 202

    Ai sensi dell' art. 1 , co. 202, l. n. 197 del 2022 , "La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196."

    La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, inclusi quelli la cui controversia non è più pendente; nel caso deciso, ha determinato l’estinzione anche del ricorso di A.A. Il comma 198 disciplina la definizione e stabilisce che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando un coobbligato perfeziona la definizione agevolata della controversia secondo la disciplina applicabile, il beneficio può estendersi agli altri coobbligati nei termini previsti dalla legge, anche se la loro lite è ancora pendente.
  • Se il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata, la Corte non decide nel merito i motivi di ricorso: l’estinzione non equivale quindi all’accoglimento o al rigetto delle contestazioni sostanziali.
  • In questa decisione le spese non sono poste a carico della parte soccombente, ma restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la specifica previsione della definizione agevolata.

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