Sentenza del 02/03/2018 n. 4961 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Presupposto applicativo - Conseguenze - Garage interni - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva escluso dall'applicazione della TARSU i garage del contribuente per gli anni 2001-2004. Ha dedotto la violazione degli artt. 62, 63, 71 e 73 del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che l'occupazione o detenzione di locali e aree a qualsiasi uso adibiti fa presumere la loro capacità di produrre rifiuti. L'esclusione dalla tassa per inidoneità alla produzione di rifiuti richiede una specifica denuncia originaria o di variazione e la prova di condizioni obiettive di inutilizzabilità, onere che grava sul contribuente. Il Comune ha inoltre sostenuto che i garage interni, diversamente dalle autorimesse scoperte esterne pertinenziali dell'abitazione, producono rifiuti apprezzabili e sono quindi tassabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR Sicilia e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che i garage situati all'interno di locali sono soggetti a TARSU, sia quando autonomamente accatastati sia quando costituiscano posti auto assegnati in via esclusiva, salvo che il contribuente dimostri specifiche condizioni di esclusione o inutilizzabilità. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La norma introduce una presunzione legale relativa di produttività dei rifiuti per gli immobili occupati o detenuti. L'esclusione per locali naturalmente o oggettivamente incapaci di produrre rifiuti deve essere specificamente dichiarata e provata dal contribuente mediante elementi obiettivi o documentazione idonea.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1
La tassa può essere commisurata a determinati parametri.
La tariffa può essere determinata anche sulla base di parametri ragionevoli ed equi diversi dalla quantità effettiva dei rifiuti, sicché non è illogico assoggettare i garage alla tassa considerando che producono rifiuti apprezzabili.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Denuncia unica con effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
Il contribuente deve presentare la denuncia iniziale e denunciare successivamente ogni variazione rilevante, inclusa l'eventuale inutilizzabilità o inidoneità del locale alla produzione di rifiuti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 71 e 73
Le procedure di accertamento devono verificare le condizioni dichiarate dal contribuente; non sostituiscono l'onere del contribuente di dichiarare tempestivamente le circostanze che giustificano l'esclusione dalla tassa.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641
La Corte richiama la disciplina TARI per evidenziare, in termini comparativi, che le autorimesse scoperte esterne pertinenziali dell'abitazione sono escluse automaticamente, mentre tale automatismo non opera per i garage situati all'interno di locali.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, l'occupazione o detenzione di un locale fa presumere la sua idoneità a produrre rifiuti e quindi la sua assoggettabilità al tributo.
- Chi chiede l'esenzione o la riduzione deve dimostrare concretamente l'inutilizzabilità o l'oggettiva inidoneità del locale, tramite dichiarazioni tempestive, delimitazione degli spazi, documentazione e altri elementi obiettivamente verificabili.
- La semplice destinazione del locale a garage non esclude automaticamente la tassa: i garage interni, anche se autonomamente accatastati o costituiti da posti auto esclusivi, sono normalmente tassabili.
- L'esclusione automatica può riguardare le autorimesse scoperte esterne qualificabili come pertinenze dell'abitazione, ma non si estende automaticamente ai garage interni.
- L'assenza di una denuncia originaria o di variazione relativa all'inutilizzabilità rende particolarmente difficile ottenere giudizialmente l'esclusione dal tributo.
- In caso di contestazione, il Comune deve provare la fonte dell'obbligazione tributaria, mentre il contribuente deve provare i fatti eccezionali che giustificano esenzione o riduzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 43 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →