Sentenza del 26/09/2016 n. 2382 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - esenzione - art. 10, d.P.R. n. 633/72 - prestazioni sanitarie - medici - è tale - esenzione oggettiva - attività proprie dei medici - è necessaria - fine di lucro - è ammissibile - cooperative - prestazioni ausiliarie - fine di lucro - non è ammissibile - esenzione - consegue - disparità di trattamento fra esenzione soggettiva ed esenzione oggettiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente lamentava una disparità di trattamento nel sistema IVA: le prestazioni sanitarie rese dai medici beneficiano dell'esenzione anche se svolte con finalità di lucro, mentre alcune attività ausiliarie svolte da cooperative sono esentate in ragione della loro funzione sanitaria e dell'assenza di finalità lucrative. La questione riguardava, in particolare, se l'esenzione prevista per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fosse soggettiva, spettando al medico in quanto tale, oppure oggettiva, riferita esclusivamente alla natura della prestazione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'esenzione IVA sia oggettiva: essa riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie, non il soggetto che le presta in quanto medico. Di conseguenza, un medico deve applicare l'IVA sulle attività estranee alla cura della persona, come la docenza. Le attività delle cooperative possono invece essere esentate quando costituiscono prestazioni ausiliarie, necessarie al settore sanitario e finalizzate ad alleviare le sofferenze dei malati. Non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento tra medici operanti con finalità di lucro e cooperative senza finalità di lucro, poiché le rispettive esenzioni dipendono dalla natura concreta delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e ha prevalso la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. n. 633/1972
Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie.
La norma prevede un'esenzione oggettiva, collegata alla natura sanitaria della prestazione e non alla qualità soggettiva del prestatore. L'esenzione opera quindi solo per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona; le attività diverse, anche se svolte da un medico, restano imponibili.
Massime di principio
- Per stabilire se un'esenzione IVA si applica, occorre verificare anzitutto la natura concreta dell'operazione, non soltanto la qualifica professionale del soggetto che la svolge.
- Un medico non può estendere automaticamente l'esenzione a tutte le proprie attività: prestazioni come docenza, consulenza o altre attività non direttamente finalizzate a diagnosi, cura o riabilitazione sono normalmente imponibili.
- La finalità di lucro non esclude di per sé l'esenzione quando la norma è oggettiva e la prestazione rientra tra quelle sanitarie espressamente previste.
- Prestazioni ausiliarie svolte da cooperative o altri soggetti possono essere esenti solo se hanno una funzione effettivamente sanitaria o assistenziale prevista dalla disciplina applicabile; la mera connessione indiretta con il settore sanitario non è sufficiente.
- Non sussiste disparità di trattamento quando due regimi fiscali diversi si applicano a prestazioni diverse per natura, funzione e soggetti abilitati a svolgerle.
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