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Sentenza

Sentenza del 26/09/2016 n. 2329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

TARSU - porti di interesse regionale - art. 105, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 112/98 - funzioni amministrative - appartengono alle regioni - raccolta rifiuti - Capitaneria di Porto - rifiuti garbage - sono tali - Comune - aree portuali - rifiuti non prodotti dalla navigazione - sono tali - doppia imposizione - non sussiste - legittimità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la richiesta della TARSU comunale determinasse una doppia imposizione, poiché la Capitaneria di Porto già faceva pagare, tramite una società concessionaria, il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto ormeggiate, inclusi i rifiuti cosiddetti "garbage" e quelli assimilabili agli urbani. La contestazione riguardava quindi l’assoggettamento a TARSU delle superfici situate nell’area portuale e la sovrapposizione tra il servizio portuale e quello comunale.

La decisione

La pretesa comunale è stata ritenuta legittima. Non sussiste doppia imposizione perché i due servizi riguardano rifiuti e superfici differenti: il servizio collegato alla Capitaneria riguarda i rifiuti prodotti dalla navigazione e dalle unità con contratto di ormeggio, mentre la TARSU comunale riguarda le strutture dell’area portuale non direttamente riconducibili alla navigazione, come i parcheggi coperti e scoperti. Le funzioni amministrative sui porti di interesse regionale, salvo quelle relative alla sicurezza della navigazione, spettano alle Regioni e, nel caso del porto di Cattolica, sono state attribuite al Comune dalla Regione Emilia-Romagna.

Norme richiamate

  • Art. 105, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 112/1998

    Ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative nei porti di interesse regionale, salvo quelle attinenti alla sicurezza della navigazione.

    La norma individua la competenza regionale sui porti di interesse regionale; tale competenza può essere trasferita agli enti locali secondo la legislazione regionale.

  • Legge regionale Emilia-Romagna n. 9/2002

    Ha attribuito al Comune le funzioni amministrative relative al porto di Cattolica.

Massime di principio

  • Non vi è doppia imposizione quando due prelievi finanziano servizi distinti, riferiti a rifiuti diversi o a superfici differenti, anche se collocati nella medesima area portuale.
  • Per stabilire se la TARSU è dovuta occorre distinguere tra superfici direttamente connesse alla navigazione, i cui rifiuti possono essere gestiti dal servizio portuale, e superfici estranee alla navigazione, come parcheggi, strutture e aree accessorie, che possono restare soggette al tributo comunale.
  • La sovrapposizione geografica dei servizi non è sufficiente a escludere il tributo: conta la concreta tipologia di rifiuti prodotti e il servizio effettivamente reso.
  • La competenza amministrativa sul porto deve essere verificata alla luce della normativa statale e regionale applicabile; nei porti di interesse regionale può spettare al Comune se la Regione ha disposto il relativo trasferimento.

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