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Sentenza

Sentenza del 26/09/2016 n. 2313 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Controlled Foreign Companies (CFC) - società estera - applicazione - nessuna attività economica - interposizione reale - sussiste - imputazione del reddito per trasparenza - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità del regime italiano Controlled Foreign Companies (CFC) a una società controllata con sede in un Paese dell'Unione europea. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la controllata fosse una società realmente esistente e che tale circostanza impedisse l'imputazione per trasparenza dei suoi redditi. L'Amministrazione finanziaria ha invece dimostrato che la società estera era priva di una propria struttura organizzativa e non apportava alcun contributo effettivo e apprezzabile all'attività economica della capogruppo italiana, risultando sostanzialmente interposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la mera esistenza giuridica della controllata estera non impedisca l'applicazione del regime CFC. Quando la società estera è priva di effettiva operatività economica e assume una funzione di interposizione reale ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600/1973, i redditi da essa formalmente realizzati possono essere attribuiti alla controllante italiana e tassati per trasparenza ai sensi dell'art. 127-bis, oggi art. 167, del d.P.R. n. 917/1986. Il ricorso della contribuente è stato quindi respinto e l'operato dell'Amministrazione finanziaria è stato confermato.

Norme richiamate

  • Art. 127-bis del d.P.R. n. 917/1986, oggi art. 167

    La norma consente l'imputazione per trasparenza alla controllante italiana dei redditi prodotti dalla società estera controllata, quando ricorrono i presupposti del regime CFC.

  • Art. 37 del d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione consente di imputare i redditi al soggetto effettivamente titolare quando una struttura societaria estera risulta sostanzialmente interposta e priva di autonomia economica reale.

  • Art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000

    La norma è richiamata nel quadro delle garanzie e dei limiti dell'attività di verifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La mera costituzione o presenza formale di una società in un altro Stato, anche membro dell'Unione europea, non è sufficiente a escludere l'applicazione del regime CFC.
  • Per dimostrare l'effettività economica della controllata occorre evidenziare una struttura organizzativa reale, personale, mezzi, autonomia decisionale e un contributo concreto e apprezzabile all'attività del gruppo.
  • L'assenza di sostanza economica e di operatività effettiva può consentire all'Amministrazione finanziaria di qualificare la società estera come soggetto interposto e di imputare i relativi redditi alla controllante italiana.
  • Nelle controversie CFC è rilevante la realtà economica dell'attività svolta, non soltanto l'esistenza giuridica della società o la sua formale residenza estera.
  • La controllante deve conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettiva operatività della controllata e il suo autonomo apporto economico, poiché la carenza di tali elementi può comportare la tassazione per trasparenza dei redditi esteri.

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