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Sentenza

Sentenza del 26/09/2016 n. 2299 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sulla pubblicità - riduzione dell'aliquota - mezzi pubblicitari circolanti - dimensioni - ancoraggio - collocazione - non sono tali - agevolazione - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione dell'aliquota agevolata, poiché i mezzi pubblicitari, in ragione delle loro caratteristiche fisiche e della modalità di installazione, non potevano essere considerati veicoli circolanti. Di conseguenza, la pubblicità è stata assoggettata all'aliquota ordinaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per la pubblicità effettuata mediante veicoli circolanti. Il contribuente sosteneva che i propri mezzi pubblicitari dovessero beneficiare di tale agevolazione. Tuttavia, la riduzione presuppone che il mezzo sia effettivamente circolante e, quindi, assimilabile a un veicolo mobile. Dimensioni rilevanti, ancoraggio stabile al suolo o ad altre strutture e collocazione incompatibile con la circolazione possono escludere tale qualificazione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta sulla pubblicità e delle tariffe per i veicoli circolanti

    L'agevolazione tariffaria per la pubblicità effettuata mediante veicoli circolanti trova giustificazione nella minore efficacia del messaggio rispetto a quella realizzata tramite impianti fissi. Essa non si applica quando il mezzo, per dimensioni, ancoraggio o collocazione, non è concretamente destinato alla circolazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate se mancano tutti i presupposti richiesti.
  • Per qualificare un mezzo pubblicitario come veicolo circolante non è sufficiente che sia formalmente mobile: occorre valutare concretamente dimensioni, ancoraggio, collocazione e possibilità effettiva di circolazione.
  • Un impianto stabilmente ancorato o collocato in modo incompatibile con la mobilità deve normalmente essere trattato come impianto pubblicitario fisso e assoggettato all'aliquota ordinaria.
  • In caso di contestazione, l'elemento decisivo è la funzione e la situazione concreta del mezzo, non soltanto la sua denominazione o la possibilità astratta di rimuoverlo.

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