Sentenza del 26/09/2016 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di Registro - Regime tributario applicabile - Atto con più disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di liquidazione recuperava 13.440 euro di imposta di registro ritenuta dovuta, in misura proporzionale o comunque separata, su un atto contenente 85 cessioni di quote societarie effettuate da più alienanti. Il notaio sosteneva che l'atto fosse unitario e che, trattandosi di imposta d'atto, dovessero essere applicate soltanto cinque imposte di registro in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che ciascuna cessione costituisse una disposizione negoziale autonoma, non necessariamente derivante dalle altre, e dovesse quindi essere tassata separatamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo corretto il recupero d'imposta. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 131/1986, la tassazione unica è applicabile solo quando le disposizioni siano necessariamente connesse per legge o per l'intrinseca natura del negozio, non per la sola volontà delle parti o perché inserite nello stesso documento. Le cessioni di quote erano tra loro indipendenti e avrebbero potuto formare atti distinti; pertanto ciascuna disposizione doveva essere autonomamente tassata. Le spese del primo grado sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, Testo Unico dell'imposta di registro
Le disposizioni soggette ad imposta di registro, contenute nello stesso atto, sono soggette ad imposta come se fossero atti distinti, salvo che derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
In presenza di più disposizioni nello stesso atto, la tassazione è unica solo se tra esse esiste un collegamento oggettivo, immediato e necessario, derivante dalla legge o dalla natura del negozio. Se le disposizioni sono autonome e separabili, ciascuna deve essere tassata distintamente.
Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, Testo Unico dell'imposta di registro
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La qualificazione tributaria dipende dalla sostanza giuridica e dagli effetti dell'atto, non dal nome attribuito dalle parti né dalla sua veste documentale.
Art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
La disposizione è stata richiamata in relazione al regime applicabile agli atti contenenti cessioni di quote societarie; la decisione ha escluso che l'inserimento delle cessioni in un unico documento comporti automaticamente l'applicazione di una sola imposta fissa.
Art. 53 della Costituzione, principio di capacità contributiva
La Commissione ha ritenuto coerente la tassazione separata con il principio secondo cui l'imposta di registro colpisce manifestazioni di ricchezza giuridicamente rilevanti e non costituisce un semplice corrispettivo per il servizio di registrazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 ottobre 2010
Quando un atto contiene più disposizioni economicamente apprezzabili e tra esse non sussiste un rapporto di necessaria derivazione, ogni disposizione deve essere tassata autonomamente.
Cassazione civile, sentenze n. 10180/2009 e n. 17948/2012
La tassazione unica richiede un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria, imposto dalla legge o connaturato oggettivamente al negozio, e non semplicemente voluto dalle parti.
Massime di principio
- La presenza di più negozi o trasferimenti nello stesso documento non determina automaticamente una tassazione unica.
- Per ottenere una tassazione unica occorre dimostrare che le disposizioni siano oggettivamente e necessariamente collegate, così che ciascuna non possa ragionevolmente esistere senza le altre.
- Se le singole operazioni possono essere concluse separatamente e producono autonomi effetti giuridici ed economici, la regola generale è la tassazione distinta di ciascuna.
- La volontà delle parti, la tecnica redazionale o l'inserimento delle operazioni in un unico atto non sono sufficienti, da sole, a creare il vincolo di necessaria derivazione richiesto dalla legge.
- Nell'interpretazione dell'imposta di registro occorre guardare alla natura intrinseca e agli effetti giuridici delle operazioni, non al nomen iuris o alla forma apparente dell'atto.
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