Sentenza del 26/09/2016 n. 2322 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impresa commerciale - proventi occultati - società - ristretta base societaria - presunzione di distribuzione - necessità di ulteriori conferme oggettive. Reddito occultato - società immobiliare - accertamento - presunzioni - valore OMI - ammontare dei mutui erogati - non sono sufficienti - natura meramente indiziaria - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento si fondava, da un lato, sulla presunta distribuzione ai soci di redditi occultati dalla società, valorizzando la circostanza della ristretta base societaria, e, dall’altro, sulla differenza tra i prezzi dichiarati per la vendita di immobili, i valori OMI e gli importi dei mutui concessi agli acquirenti. I ricorrenti hanno contestato l’assenza di elementi oggettivi ulteriori rispetto a tali presunzioni e il mancato instaurarsi di un effettivo contraddittorio procedimentale.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta non adeguatamente provata. La presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di una società a ristretta base societaria non può operare in modo automatico o apodittico, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi oggettivi. Parimenti, la sola divergenza tra valori OMI e prezzi dichiarati non dimostra l'esistenza di maggiori ricavi, poiché i valori OMI hanno natura meramente indiziaria. Anche gli importi dei mutui erogati agli acquirenti non sono decisivi, trattandosi di dati riferibili a soggetti terzi e non necessariamente coincidenti con il reale valore della compravendita. L’accertamento è stato quindi annullato o comunque ritenuto illegittimo per insufficienza probatoria.
Norme richiamate
Art. 2476, comma 2, codice civile
La norma è richiamata nel contesto della responsabilità e dei rapporti interni nella società a responsabilità limitata, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione applicata direttamente alla decisione tributaria.
Cassazione civile, sentenza n. 20851/2005
È richiamata a sostegno del principio secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di una società a ristretta base societaria richiede una verifica concreta e non può fondarsi esclusivamente sulla ristrettezza della compagine sociale.
Cassazione civile, sentenza n. 3896/2008
È richiamata per confermare la necessità di elementi ulteriori e oggettivi rispetto alla mera esistenza di una società a ristretta base societaria, ai fini della presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato.
Massime di principio
- La ristrettezza della base societaria può costituire un indizio della distribuzione ai soci di utili extracontabili, ma non prova da sola né automaticamente tale distribuzione.
- Ogni presunzione fiscale deve essere sostenuta da elementi gravi, precisi e concordanti; l’Amministrazione non può fondare l’accertamento su affermazioni meramente apodittiche.
- I valori OMI sono indicativi e hanno natura meramente indiziaria: la loro divergenza rispetto al prezzo dichiarato non dimostra necessariamente l’esistenza di ricavi occultati.
- L’importo del mutuo concesso all’acquirente non coincide necessariamente con il prezzo effettivo dell’immobile e, in quanto riferito anche a valutazioni della banca e a soggetti terzi, non è da solo una prova del maggior valore della vendita.
- In presenza di elementi presuntivi, l’Ufficio dovrebbe acquisire ulteriori riscontri oggettivi e consentire un contraddittorio effettivo con il contribuente, così da rendere l’accertamento puntuale e verificabile.
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