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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12612/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Serritella era stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Con ricorso per cassazione, tramite difensore, si è dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato il reato contestato, rendendo non più penalmente perseguibile il fatto per cui era stato condannato.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (depinalizzazione). Di conseguenza è stata eliminata la pena di ammenda di euro 1.800,00. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli e ha ordinato che la cancelleria del giudice di merito trasmetta gli atti concernenti il reato depenalizzato all'autorità amministrativa competente ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 116

    art. 116 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che originariamente prevedeva la fattispecie penalmente sanzionata; nel caso concreto era la norma contestata all'imputato, ma la sua rilevanza penale è stata menoened/azzerata dalla successiva depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 8/2016.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1

    art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Ha depenalizzato la fattispecie prevista dall'art. 116 del Codice della Strada; per effetto di tale depenalizzazione il fatto non è più previsto come reato e la sanzione penale applicata deve essere eliminata. Inoltre il decreto impone la trasmissione degli atti relativi al reato depenalizzato all'autorità amministrativa competente (e la conoscenza del Prefetto), secondo le procedure previste dal decreto.

Massime di principio

  • Se una fattispecie penale è stata depenalizzata da una norma successiva (es. D.Lgs. n. 8/2016), le condanne penali basate su tale fattispecie devono essere annullate perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
  • L'annullamento per depenalizzazione comporta l'eliminazione della pena penale applicata (ammenda, pena detentiva, ecc.), con conseguente necessità di valutare eventuali profili amministrativi cui la nuova normativa rinvia.
  • Le cancellerie/tribunali devono trasmettere gli atti relativi al reato depenalizzato all'autorità amministrativa competente e al Prefetto, secondo quanto previsto dalla normativa che ha depenalizzato la fattispecie.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe proporre ricorso o istanze di revisione/conseguente annullamento basandosi sulla depenalizzazione e chiedere la trasmissione degli atti per l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative previste dalla nuova normativa.
  • Occorre sempre verificare l'ambito temporale e la portata della depenalizzazione (retroattività del beneficio, norme transitorie) e se la nuova disciplina prevede misure amministrative alternative o la possibile restituzione di somme già versate.

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