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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31379/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso, ma nel dispositivo aveva erroneamente indicato il Comune di Pozzuoli quale destinatario della liquidazione delle spese di lite. Gli eredi del contribuente originario hanno a loro volta chiesto la correzione, evidenziando che il corretto beneficiario della statuizione sulle spese era costituito da loro, quali eredi di Vincenzo De Giorgi. La questione era dunque limitata a rimediare al contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di individuazione del soggetto favorevole alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo sull'indicazione del destinatario delle spese non incidesse sulla portata sostanziale della decisione, trattandosi di mero errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto le istanze e disposto la correzione dell'ordinanza precedente, sostituendo l'indicazione "in favore del Comune di Pozzuoli" con "in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi, Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi". Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    la rettifica è ammessa quando occorre eliminare un errore materiale che non incide sulla sostanza della decisione

  • art. 391-bis c.p.c.

    la correzione dell'errore materiale è esperibile anche nei provvedimenti della Corte di cassazione

  • Cass. n. 12187/2020

    richiamata come precedente a sostegno della qualificazione del vizio come errore materiale

  • Cass. n. 21213/2013

    richiamata per escludere la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo sull'individuazione del beneficiario delle spese processuali integra errore materiale quando il contenuto complessivo del provvedimento consente comunque di ricostruire con certezza la decisione assunta.
  • L'errore materiale è correggibile anche in sede di legittimità, mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza incidere sulla portata concettuale e sostanziale della pronuncia.
  • La correzione è ammissibile quando mira solo a ristabilire la corrispondenza tra la volontà decisoria desumibile dalla motivazione e la formulazione del dispositivo.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessario provvedere sulle spese, secondo l'indirizzo richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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