Cassazione Penale, Sentenza n. 15665/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli (23/04/2024) sollevando contestazioni riguardanti: 1) la qualificazione e gli effetti della recidiva reiterata per Adelchi Quaranta (deducendo che un precedente sentenza di patteggiamento avrebbe estinto il reato ai sensi dell'art. 445 c.2 c.p. e che la recidiva doveva essere valutata in subvalenza rispetto alle attenuanti); 2) la mancata o insufficiente enunciazione e motivazione dei criteri e dei singoli aumenti di pena per i reati in continuazione (richiamando artt. 133 c.p. e 125 c.p.p.); 3) per Carmine Quaranta la mancata rideterminazione della pena relativa a una sentenza di Velletri e la qualificazione di alcuni capi alla stregua dell'art. 73 c.5 d.p.r. 309/90; 4) per Cataldo e Ferraiolo contestazioni analoghe circa la congruità degli aumenti per continuazione e la possibile riqualificazione in termini più favorevoli (art. 73 c.5 d.p.r. 309/90).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per carenza di specificità ex artt. 581 c.1 e 591 c.1 lett. c) c.p.p. In particolare: - Sul punto della recidiva di Adelchi Quaranta la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché introduceva questioni non sollevate in appello e, comunque, infondato sotto il profilo dei fatti (il precedente di patteggiamento riguardava una pena superiore a due anni, dunque non estinguente ai sensi dell'art. 445 c.2 c.p.). - Quanto alla determinazione degli aumenti per continuazione, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello si sia conformata alla pronuncia rescindente della Cassazione, avendo specificato i singoli aumenti per ciascun reato satellite e motivato sinteticamente i criteri adottati (quantità e natura dello stupefacente, gravità dei reati ecc.), per cui i rilievi dei ricorrenti erano generici o attinenti a questioni non devolute al giudice di rinvio. - Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 445 c.2 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'effetto estintivo del precedente di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che il precedente contestato prevedeva pena superiore a due anni, quindi non scattava l'estinzione ai sensi di questa norma.
art. 69, ultimo comma cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di escludere lo 'sbarramento' per la valutazione della recidiva; la Corte non ha ritenuto applicabile l'eccezione alla luce dei fatti e della maggiore gravità del precedente.
art. 133 cod. pen.
Richiesto a sostegno dell'obbligo di motivazione circa la determinazione della pena e delle attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata rispetto ai criteri invocati.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di motivazione delle decisioni che influiscono sulla pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul calcolo degli aumenti per continuazione fosse previamente fornita in sede di rinvio.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui gli aumenti devono essere determinati per ciascun reato satellite; la Corte d'appello ha eseguito questa indicazione specificando i singoli incrementi.
art. 73 d.p.r. 309/90 (commi 3, 4 e 5)
Riferimento alle aggravanti e alla possibile mitigazione per talune ipotesi di reati in materia di stupefacenti: alcuni ricorrenti invocavano la riqualificazione dei capi sotto il comma 5; la Corte ha ritenuto tali questioni generiche o non adeguatamente specificate rispetto al giudice di rinvio.
artt. 581 c.1 e 591 c.1 lett. c) cod. proc. pen.
Norme che richiedono specificità e motivazione dei ricorsi per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancata specificità e per deduzioni non devolute al giudice di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni che non siano state devolute e trattate dal giudice d'appello: le nuove questioni sono generalmente inammissibili.
- La recidiva va accertata alla luce dei requisiti oggettivi previsti dalla legge (es. durata della pena nella precedente condanna); se il precedente ha comportato pena superiore ai limiti previsti per l'estinzione, l'eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 445 c.2 c.p. non è applicabile.
- Quando la pronuncia rescindente impone la ripetizione del giudizio, la Corte d'appello è tenuta a quantificare e motivare gli aumenti per la continuazione capo per capo (art. 81 c.p.); la mancata specificazione può essere motivo di annullamento.
- Motivazioni generiche o mancata specificità nelle censure di cassazione determinano l'inammissibilità: i ricorsi devono indicare con precisione le violazioni di legge o i fatti censurati.
- Questioni di merito su qualificazioni giuridiche o su fatti non esaminati in sede di rinvio possono essere ritenute estranee alla cognizione del giudice di legittimità e quindi inammissibili.
- In caso di rigetto/inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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