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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13081/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva riformato l'ordinanza del G.i.p. di Modena disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere (dopo che il G.i.p. aveva disposto la sostituzione con arresti domiciliari e autorizzazione a lavorare). Il motivo unico di ricorso deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova: si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il fatto e le risultanze istruttorie (tra cui la condotta del Chaabi dopo il fatto, la modalità dell'aggressione, la sua incensuratezza, il lungo periodo già trascorso in carcere senza comportamenti censurabili, l'offerta di lavoro e la disponibilità di risarcimento ai familiari della vittima), ignorando elementi concreti nuovi e valutazioni favorevoli del G.i.p.; si lamenta inoltre che la valutazione cautelare sia stata motivata su circostanze fattuali inesatte

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Ritiene che il Tribunale di Bologna abbia correttamente applicato il principio della "doppia presunzione relativa" di adeguatezza della custodia in carcere previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche nella fase di sostituzione della misura; osserva che il mero decorso del tempo in carcere non è sufficiente a superare tale presunzione e che gli elementi invocati dal ricorrente (incensuratezza, contesto familiare, offerta lavorativa, proposta risarcitoria) non sono stati idonei, né provati in modo tale da dimostrare la venuta meno delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha inoltre motivato l'inidoneità della detenzione domiciliare in ragione della vicinanza al luogo del reato e al coimputato e dell'assenza di prova dello stato di assoluta indigenza o dell'impossibilità di usare il braccialetto elettronico. Per questi motivi la Cassazione conferma il ripristino della custodia in carcere e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), disponendo altresì la trasmissione di un estratto del provvedimento al pubblico ministero ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    riferimento a "art. 275, comma 3"

    Applicata la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati gravi (omicidio): tale presunzione opera anche nella fase di richiesta di sostituzione della misura e può essere superata solo con elementi concreti e significativi che dimostrino la diminuzione dell'attualità del pericolo

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    riferimento a "art. 299, comma 2"

    Richiamata per spiegare che per i reati indicati permane il carattere di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    riferimento a "art. 284, comma 3"

    Richiamato quanto alla necessità di dimostrare lo stato di assoluta indigenza quando si eccepisce l'impossibilità di applicare misure meno afflittive; la Corte rileva che il G.i.p. non ha dimostrato tale stato nel caso concreto

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    riferimento a "art. 606, comma 1, lett. e)"

    Norma processuale sulla motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso deduce manifest illogicità della motivazione e travisamento della prova, che la Corte valuta e ritiene infondate nella misura in cui non incidono sui requisiti minimi di logica del provvedimento impugnato

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma secondo cui il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 28, comma 1, reg. esec. cod. proc. pen.

    riferimento a "art. 28, comma 1, reg. esec."

    Prescrive l'obbligo di trasmettere al pubblico ministero un estratto del provvedimento; la Corte dispone tale adempimento

Massime di principio

  • Per reati gravi indicati dall'art. 275, comma 3 (es. omicidio) opera una doppia presunzione relativa che rende più difficile la sostituzione della custodia in carcere: il semplice decorso del tempo in carcere non è di per sé sufficiente a superare la presunzione
  • Circostanze come l'incensuratezza, l'offerta di lavoro, il contesto familiare o una proposta di risarcimento hanno valore attenuante nella valutazione cautelare solo se concrete, quantificate e tali da dimostrare un effettivo e significativo mutamento del profilo di pericolosità
  • La vicinanza fisica al luogo del reato o al coimputato e la possibilità di contatti quotidiani con persone coinvolte nel fatto sono elementi rilevanti e possono rendere inidonee misure domiciliari
  • L'accertamento di responsabilità per altri reati (es. connessi al traffico di stupefacenti) incide sulla valutazione complessiva della personalità e della pericolosità: una successiva assoluzione su un capo non azzera automaticamente le valutazioni cautelari fondate su elementi diversi
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: sono rilevabili soltanto vizi che incidano sulla logica e coerenza del ragionamento motivazionale, non una nuova rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito
  • Offerte risarcitorie generiche o non accettate dalle parti lese e proposte lavorative che favoriscono il contatto con coindagati/coimputati sono scarse se non controproducenti come elementi idonei a ridurre le esigenze cautelari

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