Cassazione Penale, Ordinanza n. 31750/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la decisione di merito già resa in appello, che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 217 r.d. 267/1942 e confermato la condanna per i reati di bancarotta di cui all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), r.d. 267/1942.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in secondo grado per due ipotesi di bancarotta prevista dal regio decreto n. 267 del 1942 ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, pur avendolo assolto dal reato di cui all'art. 217 r.d. 267/1942, ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), r.d. 267/1942. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché costruito su argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di appello, senza una effettiva correlazione con la motivazione impugnata; ha quindi rilevato che la mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha assolto l'imputato da questo reato; la Cassazione non entra nel merito della decisione assolutoria perché il ricorso è inammissibile.
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942
Restano confermate le condanne per le ipotesi di bancarotta richiamate dalla sentenza di appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
È stata disposta la sanzione pecuniaria accessoria prevista per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo generico, le stesse censure già disattese dal giudice di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La specificità del motivo va valutata in termini di effettiva correlazione tra le argomentazioni dell'impugnazione e le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già esaminate non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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