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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04220/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione dopo condanna in primo grado. Sciscione denuncia nullità e difetto di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non abbia esaminato i motivi di appello relativi alla sua posizione (in particolare le anomalie del sistema di rilevazione delle presenze e la gestione dei permessi/ferie ascrivibile all'amministrazione dell'ASL). Giuliani deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 405 c.p.p., contestando l'utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo il 28 luglio 2014 (termine semestrale) e l'erronea qualificazione della stampa dei cartellini come documento acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; chiede altresì che, alla luce delle giustificazioni e delle anomalie tecniche, venga esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo della truffa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi manifestamente infondati. Ha confermato che, rispetto ai reati per cui vi erano state condanne in primo grado, è intervenuta l'estinzione per prescrizione e che la Corte territoriale ha correttamente limitato il proprio esame, non potendo procedere a un esame pieno del merito oltre la mera constatazione 'ictu oculi' necessaria per pronunce di proscioglimento. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile U.S.L. Latina per mancata attività processuale concreta atta a contrastare le pretese degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Richiamata per delimitare la possibilità del giudice d'appello di pronunciare sentenza di proscioglimento quando è intervenuta una causa di estinzione (prescrizione): il giudice d'appello non può svolgere attività di esame del merito oltre la mera constatazione 'ictu oculi' dei fatti idonei a escludere l'esistenza del reato o la responsabilità dell'imputato.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente (Giuliani) nella censura sulla validità degli atti di indagine; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non idoneo a superare il limite della mera constatazione imposto dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 405 c.p.p.

    Invocato nella contestazione processuale relativa all'utilizzabilità di atti e documenti; la Corte ha ritenuto la censura priva di rilievo rispetto all'esame di merito impedito dalla prescrizione.

  • art. 234 c.p.p.

    Censurata dal ricorrente per la qualificazione della stampa dei cartellini come documento acquisibile; la Corte di legittimità non ha accolto la doglianza, ritenendola manifestamente infondata nel contesto della dichiarazione di prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la statuizione sulle spese: a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se il giudice di appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il suo potere di approfondire il merito è limitato: può solo constatare 'ictu oculi' elementi che escludano l'esistenza del fatto o la responsabilità, non svolgere un esame probatorio pieno.
  • Un ricorso per cassazione che chiede di trasformare una declaratoria di prescrizione in una pronuncia di proscioglimento deve indicare elementi lampanti e immediatamente percepibili dagli atti (evidenza 'ictu oculi') che dimostrino l'innocenza o l'irrilevanza penale del fatto.
  • Se si intende contestare la motivazione a fini di responsabilità civile derivante dal reato estinto per prescrizione, è preferibile impugnare la sentenza soltanto agli effetti civili: ciò consente un esame più articolato della motivazione pur mantenendo la declaratoria di prescrizione in ambito penale.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di atti acquisiti dopo termini procedurali (es. termine semestrale per indagini senza proroga) è possibile, ma la sua efficacia è limitata quando la pronuncia di prescrizione impedisca l'accesso pieno al merito; inoltre, tali eccezioni devono essere fondate e specifiche per superare l'ostacolo dell'inammissibilità.
  • La parte civile che si limita a concludere senza svolgere attività processuale concreta per contrastare le argomentazioni dell'imputato rischia di non ottenere la liquidazione delle spese processuali a suo favore.

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