Cassazione Penale, Sentenza n. 8326/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Miccoli impugnava la conferma della condanna per estorsione in concorso (pronunciata con giudizio abbreviato) deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt.110 e 629 c.p., sostenendo che il suo ruolo si limitò a un incarico/mandato al Lauricella e che mancava la prova della sua consapevolezza e volontà rispetto alle modalità estorsive; 2) erronea applicazione dell'aggravante del "ricorso al metodo mafioso" (art.7 L.203/91), fondata solo sul legame parentale del Lauricella; 3) erronea rilevanza dell'aggravante della pluralità di persone (art.628, comma 3, n.1 c.p.), nonostante la mancata partecipazione del Miccoli alla pianificazione o allo svolgimento; 4) erronea qualificazione come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt.110, 393, 610, 629 c.p.), atteso che la pretesa del creditore sarebbe stata astrattamente fondata e tutelabile giudizialmente. La difesa richiamava anche scambi di sms del Miccoli come prova di distacco dalle iniziative violente e la mancanza di vantaggio economico personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione fattuale e la motivazione della Corte territoriale: Miccoli conosceva le "capacita'" del Lauricella e il suo habitus di ricorso a contatti criminali intimidatori; affidò l'incarico al Lauricella, partecipò a incontri, fu informato dei progressi, rappresentò condizioni economiche (incluso il compenso per Lauricella) e consegnò somme, conoscendo le modalità con cui erano state ottenute. I messaggi invocati dalla difesa sono stati valutati come elementi isolati in un contesto continuativo di cooperazione e non idonei a dimostrare desistenza. L'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta provata sulla base di modalità, luoghi, soggetti coinvolti e percezione delle vittime; la contestazione sulla pluralità di persone è stata dichiarata priva di interesse perché l'aggravante era stata già ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti; la qualificazione come estorsione è stata confermata in quanto il terzo (Lauricella) ha agito in autonomia perseguendo propri interessi e ottenendo un compenso, integrando il concorso nel reato.
Norme richiamate
Principio del concorso di persone nel reato: la Cassazione conferma che chi contribuisce volontariamente e con consapevolezza alla condotta estorsiva risponde quale concorrente, anche se non autore materiale
Elemento normativo dell'estorsione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (minaccia/violenza, imposizione di pagamento, danno per il debitore) e il concorso del ricorrente ai sensi dell'art.110
art. 7 L. 203/1991 (aggravante per il ricorso al metodo mafioso)
La circostanza aggravante può essere provata con il complesso di modalità, soggetti coinvolti, luoghi e percezione delle vittime; non occorre dimostrare un formale vincolo associativo, ma l'uso di metodi riconducibili alla criminalità organizzata
art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.
Aggravante per l'azione posta in essere da più persone: la Cassazione ha osservato che l'impugnazione era priva di interesse perché l'aggravante era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti
Norma richiamata nella distinzione fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e concorso nell'estorsione: la giurisprudenza consolidata distingue i casi in cui il terzo contribuisce meramente alla pretesa da quelli in cui agisce autonomamente perseguendo propri interessi
Riferimento nella cornice delle fattispecie con minaccia/violenza alle persone; contribuisce al confronto fra tipologie delittuose coinvolte
art. 56, comma terzo cod. pen. (disciplina della desistenza)
Per beneficiare della scriminante della desistenza il concorrente deve attivarsi concretamente per impedire la realizzazione del reato o eliminare le conseguenze del proprio contributo; semplici manifestazioni di disinteresse non sono sufficienti
Massime di principio
- Affidare un incarico a soggetti noti per l'uso di metodi intimidatori e poi seguire, coordinare o beneficiare dell'esito (es. riconoscere/ritenere un compenso) può integrare il concorso nell'estorsione anche se non si è autori materiali
- La fondatezza astratta della pretesa creditoria non esclude l'estorsione quando l'intervento di terzi esterni al rapporto usa metodi violenti o minacciosi e provoca pagamento e danno al debitore
- La qualificazione del "metodo mafioso" può essere desunta dal complesso delle circostanze (luoghi, soggetti coinvolti, modalità comunicative, percezione delle vittime), non è necessaria una formale appartenenza associativa
- Per invocare la desistenza efficace è necessario un comportamento attivo e concreto volto a impedire o risolvere l'azione criminosa; la mera astensione o parole isolate non bastano
- Contestare un'aggravante già considerata subvalente rispetto a circostanze attenuanti può essere privo di interesse se l'eventuale esclusione non produce vantaggio nel trattamento sanzionatorio
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e concorso nell'estorsione dipende dall'autonomia e dall'interesse perseguito dal terzo: se agisce in piena autonomia e per propri interessi, integra estorsione
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