Cassazione Civile, Ordinanza n. 18814/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in primo luogo un decreto di inammissibilità della domanda di equa riparazione per asserita tardività; tale decisione era stata cassata con rinvio, con ritenuta tempestività dell’istanza. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha però rilevato che era stato prodotto soltanto il ricorso originario e non il fascicolo di parte del procedimento monitorio né gli atti e verbali del processo presupposto, ritenuti indispensabili per accertare la durata irragionevole e quantificare l’indennizzo; ha quindi rigettato la domanda per mancanza di prova. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 e dell’art. 640 c.p.c., sostenendo che l’omessa produzione documentale non potesse da sola giustificare il rigetto senza previa sollecitazione; violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per mancato contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio; violazione dell’art. 115 c.p.c. perché i dati necessari sarebbero già emersi nella fase monitoria; violazione dell’art. 2 L. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost. per il diniego dell’equo indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’onere di deposito degli atti del processo presupposto previsto dall’art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 attiene alla fase monitoria e non vincola il giudizio di opposizione/rinvio; tuttavia, nel giudizio di merito pieno la parte che chiede l’equa riparazione resta onerata di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e la mancata produzione degli atti indispensabili impedisce l’accoglimento della domanda. Ha escluso anche la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché la verifica della prova dei fatti costitutivi non è questione nuova o a sorpresa, ma parte del thema decidendum. Ha reputato infondato pure il motivo fondato sull’ordinanza monitoria, osservando che si trattava di obiter dictum e che, comunque, la sola durata del processo non basta senza la valutazione di tutti i criteri richiesti dalla legge Pinto. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, L. n. 89/2001
unitamente al ricorso debba essere depositata copia autentica degli atti relativi al processo presupposto
non introduce un requisito formale di ammissibilità o procedibilità della domanda, ma specifica l’onere probatorio del ricorrente nella fase monitoria del procedimento di equa riparazione
il giudice della fase monitoria, in caso di insufficienza della prova, deve invitare la parte a rimediare; tale meccanismo riguarda la fase monitoria e non il giudizio di rinvio nel merito
non è violato quando il giudice verifica l’assolvimento dell’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, perché tale verifica rientra nel thema decidendum e non integra una questione nuova decisa a sorpresa
invocato per sostenere che i fatti necessari fossero già acquisiti, ma ritenuto inconferente perché la decisione di merito richiede comunque la prova completa dei fatti costitutivi
il diritto all’equa riparazione presuppone la valutazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non essendo sufficiente la sola durata non ragionevole del processo presupposto
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti a fondamento del diritto all’equa riparazione, ma senza incidenza autonoma sull’esito del giudizio
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o di rinvio in materia di equa riparazione, la controversia è devoluta integralmente al giudice del merito, che deve accertare la fondatezza della pretesa e non soltanto la legittimità del decreto monitorio.
- L’onere di deposito degli atti del processo presupposto previsto dalla legge Pinto riguarda la fase monitoria; nel successivo giudizio di merito resta comunque a carico del ricorrente la prova dei fatti costitutivi del diritto all’indennizzo.
- La mancata produzione degli atti indispensabili per la verifica della durata del processo e per la quantificazione dell’indennizzo può legittimare il rigetto della domanda per difetto di prova.
- La violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non ricorre quando il giudice si limita a verificare la prova dei fatti costitutivi della domanda, attività che rientra ordinariamente nel thema decidendum.
- La sola durata irragionevole del processo presupposto non comporta automaticamente il diritto all’equa riparazione, essendo necessaria la valutazione complessiva dei criteri stabiliti dalla legge applicabile.
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