Cassazione Penale, Sentenza n. 26913/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Gip aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato emesso il 15/02/2022 nei confronti di Crisai Davide e Parente Marco con riferimento ai capi G) e H), ritenendo viziata la procedura per l'omesso/interrogatorio o per presunta invalidità dell'invito a rendere interrogatorio. Il Procuratore ha impugnato sostenendo l'abnormità dell'ordinanza poiché, dopo aver emesso il decreto di giudizio immediato, il Gip si era ormai spogliato della competenza sulla fase endoprocessuale e non poteva annullare il proprio decreto né restituire gli atti al P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, dichiarando fondato il motivo. Ha affermato che, una volta adottato il decreto che dispone il giudizio immediato, il Gip non ha potere di autoannullamento né di restituzione degli atti al pubblico ministero per rilevare vizi dell'accesso al rito; eventuali profili di illegittimità procedurale attinenti all'intervento dell'imputato (es. mancanza di valido interrogatorio o di invito) sono rilevabili dal giudice del dibattimento. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Savona per il prosieguo.
Norme richiamate
Richiamata quale norma che sanziona con nullità le violazioni procedimentali relative all'intervento dell'imputato; la Corte indica che tali nullità sono rilevabili dal giudice del dibattimento.
Richiamata insieme all'art. 178 per l'individuazione delle ipotesi di nullità procedurale concernenti la partecipazione dell'imputato al rito.
Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014 (Sezioni Unite Squicciarino)
Principio secondo cui la decisione del Gip che dispone il giudizio immediato chiude una fase endoprocessuale e non è soggetta a ulteriore sindacato da parte dello stesso Gip; i vizi relativi al mancato interrogatorio o invito sono di nullità e spettano al giudice del dibattimento rilevarli.
Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che è abnorme la dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato da parte del Gip dopo l'adozione del decreto medesimo.
Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018
Ulteriore pronuncia richiamata che conferma l'incapacità del Gip di revocare/annullare il proprio decreto di giudizio immediato e la limitazione del suo potere, dopo il provvedimento, ai soli provvedimenti in materia di libertà.
Sez. 6, n. 3860 del 19/10/2000
Pronuncia di supporto al principio consolidato sul divieto per il Gip di tornare sulla decisione di transito alla fase dibattimentale una volta emessa.
Massime di principio
- Una volta emesso il decreto di giudizio immediato il Gip perde il potere di annullare quel decreto e di restituire gli atti al P.M.; eventuali vizi devono essere valutati dal giudice del dibattimento.
- La mancata esecuzione dell'interrogatorio o un invito formalmente viziato può integrare una nullità rilevabile dal giudice della cognizione, non giustifica l'autoannullamento del Gip dopo il provvedimento di immediato.
- Il potere residuo del Gip dopo il decreto di giudizio immediato è limitato ai provvedimenti relativi alla libertà personale; non rientrano in tale potere la revoca o l'annullamento del decreto di transito al dibattimento.
- Per evitare contestazioni successive è fondamentale che il P.M. documenti correttamente l'avvenuto invito a comparire o l'interrogatorio (modalità, data, soggetti intervenuti, verbalizzazione) e, in caso di interrogatorio in carcere, che sia rispettata la forma e la presenza degli organi competenti.
- Se sussistono dubbi sulla validità dell'accesso al rito immediato, la parte interessata dovrebbe sollevare la questione in dibattimento o seguire le vie impugnatorie appropriate; il GIP non può sanare la questione con un atto di restituzione degli atti dopo aver decretato il giudizio immediato.
- In sede difensiva, quando si contesta la validità dell'interrogatorio/intervento dell'imputato, è utile mirare alla declaratoria di nullità in vista del dibattimento, poiché la decisione finale su tali nullità spetta al giudice della cognizione.
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