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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08351/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47-ter Ord. pen. e ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47-quinquies, comma 7. La ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per aver ritenuto il Tribunale sussistente un pericolo di recidiva in realtà solo ipotetico (ultima condanna 2019), e per non aver tenuto adeguatamente conto del fatto che l'affidataria non esercita la responsabilità genitoriale, con conseguenti implicazioni sull'acquisizione dei consensi sanitari del minore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha escluso la detenzione domiciliare speciale per il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati. Tale valutazione si è basata sui numerosi precedenti penali della ricorrente (furti consumati e tentati dal 1999 al 2019), sui risultati dell'osservazione carceraria ("insufficiente evoluzione personologica"), sulle condizioni socio-economiche e sull'ambiente domiciliare indicato (assenza di reddito leciti, frequenti pregiudicati nell'ambiente familiare). La Corte ha quindi ritenuto prevalente l'esigenza di difesa sociale rispetto all'interesse del minore alla continuità delle cure e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 47-ter

    art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Norma invocata per l'inammissibilità dell'istanza; la Corte conferma l'applicazione della disciplina che regola l'ammissione a misure alternative in presenza dei relativi presupposti formali.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 47-quinquies

    art. 47-quinquies, comma 1 e comma 7, Ord. pen.

    Regola la detenzione domiciliare speciale per genitori di prole minore o con grave disabilità; la Corte ricorda che la concessione è subordinata, oltre ai requisiti formali, all'assenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di ulteriori reati e alla verificata possibilità di reinserimento sociale e di effettivo esercizio delle cure parentali.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Richiamato in relazione alle pronunce di parziale illegittimità costituzionale; la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato ammissibile la detenzione domiciliare speciale anche per condannati per reati indicati all'art. 4-bis, se non sussiste un concreto pericolo di ulteriori delitti.

  • Corte Costituzionale, sentenze

    Corte Cost. n. 239 del 2014; n. 76 del 2017; n. 18 del 2020

    La Corte costituzionale ha limitato la portata delle esclusioni normative, riconoscendo la possibilità di applicare la detenzione domiciliare speciale ai genitori di figli minori o gravemente disabili anche se condannati per reati gravi, purché non sussista concreto pericolo di recidiva o fuga.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020 (Rv. 280557); Sez. 1, n. 47092 del 19/7/2018 (Rv. 274481); Sez. 1, n. 38731 del 7/3/2013 (Rv. 257111); Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023 (dep. 2024, Rv. 285616); Sez. 1, n. 26681 del 27/3/2019; Sez. 1, n. 53426 del 10/2/2017

    La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali l'accesso alla detenzione domiciliare speciale richiede la verifica concreta dell'assenza di pericolo di commissione di ulteriori reati, la valutazione del reinserimento sociale e dell'effettivo esercizio delle cure parentali; il bilanciamento degli interessi deve essere concreto e non basato su indici meramente presuntivi.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 52

    Norma richiamata in ordine all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la sentenza ricorda l'obbligo di omissione delle generalità e altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare speciale per genitori è finalizzata a tutelare un interesse del minore ma non è assoluta: va bilanciata con le esigenze di difesa sociale.
  • Il giudice deve verificare concretamente l'assenza di un pericolo attuale e concreto di commissione di ulteriori delitti; la valutazione non può fondarsi su indici meramente presuntivi che precludano un apprezzamento motivato.
  • Pregressi numerosi e ripetuti reati, comportamenti in carcere che non evidenziano una convincente rielaborazione del passato e un ambiente domiciliare socialmente a rischio costituiscono elementi idonei a motivare il diniego della misura alternativa.
  • L'assenza della responsabilità genitoriale formale dell'affidataria non è di per sé decisiva: conta la concreta capacità del condannato di esercitare cure parentali e il complessivo quadro di reinserimento sociale e protezione del minore.
  • Le condizioni socio-economiche e la composizione dell'ambiente familiare (presenza di pregiudicati, mancanza di redditi leciti) possono legittimamente essere considerate nel giudizio sul rischio di recidiva e sulla praticabilità della detenzione domiciliare.

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