Cassazione Civile, Ordinanza n. 22137/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dal controricorrente. Ha quindi rilevato la sussistenza dei presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. per l'estinzione del processo e ha preso atto che le parti avevano comunque inteso compensare le spese, sicché non ha provveduto sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva accertato l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda da una società all'altra. In conseguenza di tale accertamento, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme qualificate come retribuzioni maturate nel periodo successivo alla cessione e fino al ripristino del rapporto. La società cedente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato l'opposizione, ritenendo che la pretesa avesse natura retributiva e che, una volta costituito in mora il datore di lavoro cedente, questi fosse tenuto a corrispondere le retribuzioni e non soltanto il risarcimento del danno. Contro la sentenza d'appello la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove notificata e accettata dalla controparte costituita, consente la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente integra il presupposto per l'estinzione del giudizio e, nel caso di specie, esime la Corte dal provvedere sulle spese quando le parti hanno previsto la compensazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata alla controparte costituita e da questa accettata determina l'estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando la rinuncia è accettata e le parti hanno concordato la compensazione delle spese, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza statuire sulle spese.
- La sopravvenuta rinuncia al ricorso rende irrilevante, ai fini della decisione, ogni questione di merito già trattata nei gradi di merito o nei motivi di impugnazione.
Come è indicizzato
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