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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29843/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Un condannato, destinatario di un ordine di esecuzione relativo a più sentenze definitive confluite in un provvedimento di cumulo, aveva chiesto in sede esecutiva la dichiarazione di non esecutività delle sentenze richiamate, la sospensione dell'esecuzione, la liberazione, la rinnovazione delle notifiche asseritamente invalide e la restituzione nel termine per impugnare, deducendo in sostanza vizi delle notificazioni e l'erronea dichiarazione di assenza nei processi definiti con quelle condanne. Il Tribunale di Firenze, investito dell'incidente di esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ritenendo che la domanda di restituzione nel termine dovesse essere decisa dal giudice dell'impugnazione. L'istante ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, sostenendo la nullità della dichiarazione di assenza in tutti i processi presupposti delle condanne contenute nell'ordine di esecuzione. Il Procuratore generale ha invece chiesto la restituzione degli atti al Tribunale quale giudice dell'esecuzione, o in subordine la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha qualificato l'istanza come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p. e ha affermato che la domanda, per il suo contenuto, doveva essere interamente scrutinata dal giudice dell'esecuzione, non dal giudice dell'impugnazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, rilevando che non risultava svolta la verifica preliminare sull'eventuale non rituale formazione del titolo esecutivo e sui conseguenti provvedimenti, compresa la eventuale disposizione della notificazione non eseguita. La Corte ha escluso la riqualificazione dell'incidente di esecuzione come mezzo di impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ribadendo che quella norma vale solo per i mezzi di impugnazione in senso tecnico. La decisione finale è dunque di restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo esame in sede esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 670, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la cognizione sulle questioni relative al titolo esecutivo e, se del caso, sulla restituzione nel termine; se l'istanza concerne la non esecutività del titolo o la ritualità delle notifiche, deve essere decisa in sede esecutiva.

  • art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, ove riscontri una notificazione non eseguita necessaria per la decorrenza del termine di impugnazione, deve disporne l'esecuzione.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La restituzione nel termine presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza del processo; nel caso concreto la richiesta era connessa a tale istituto ma doveva essere valutata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    La riqualificazione dell'atto è ammessa solo per i mezzi di impugnazione; non è applicabile all'incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • Quando un'istanza presentata in fase esecutiva cumula doglianze sul titolo esecutivo e sulla restituzione nel termine, la sua qualificazione e decisione spettano al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., non al giudice dell'impugnazione.
  • L'art. 568, comma 5, c.p.p. non consente di trasformare un incidente di esecuzione in un diverso rimedio processuale, poiché opera soltanto per i mezzi di impugnazione in senso tecnico.
  • La richiesta di restituzione nel termine presuppone che il titolo esecutivo sia ritualmente formato; se invece si deduce un vizio della formazione del titolo o delle notificazioni che lo precedono, il primo accertamento deve essere compiuto in sede esecutiva.
  • Se dall'istanza non è chiaro se si contesti la validità del titolo esecutivo o la mancata conoscenza del processo per errata dichiarazione di assenza, il giudice dell'esecuzione deve prima verificare la rituale formazione del titolo e, se occorre, disporre la notificazione mancante prima di affrontare la restituzione nel termine.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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