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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41951/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/02/2023 che aveva rifiutato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra varie condanne riportate dall'istante (sentenze del 14/10/2004 irrev. 29/01/2007; 27/01/2017 riformata e irrev. 29/04/2022; 29/01/2020 irrev. 10/07/2021). Il ricorrente deduceva: 1) che, anche in sede esecutiva, poteva riproporsi la domanda di continuazione nonostante il giudice di cognizione l'avesse già esclusa, atteso il diverso ambito oggettivo della richiesta e l'apporto di nuovi elementi di fatto e di diritto; 2) che il giudice dell'esecuzione non aveva considerato adeguatamente gli indici di un unico disegno criminoso (contiguità, natura dei reati, modus operandi, partecipazione associativa), sostenendo in particolare che il fatto più recente (minaccia a pubblico ufficiale) era espressione di stabile militanza associativa e non di atto estemporaneo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Motivazione: (i) la censura sulla possibilità di riproporre in sede esecutiva una richiesta di continuazione già esclusa dal giudice della cognizione è manifestamente infondata perché l'esclusione effettuata nel giudizio di cognizione esercita efficacia preclusiva in base all'art. 671, comma 1, c.p.p.; il giudice dell'esecuzione deve verificare se la nuova istanza si esaurisca nella riproposizione di quella già respinta, come avvenuto; (ii) in ordine al merito, il Tribunale ha correttamente ritenuto assente l'unitarietà del disegno criminoso, in considerazione dell'ampio intervallo temporale tra le pronunce (oltre due e quindici anni) e delle caratteristiche concrete dell'ultimo reato (minaccia commessa mentre l'imputato era sottoposto a sorveglianza speciale), ritenendolo atto estemporaneo e non pianificazione preesistente. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Conseguenze economiche: il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    L'esclusione del medesimo disegno criminoso decisa nel giudizio di cognizione, in quanto espressione di res judicata sostanziale, ha efficacia preclusiva anche in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione non può superare tale accertamento limitandosi a considerare nuovi elementi posti in modo non sostanzialmente diverso

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso venga dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per imporre l'onere pecuniario a carico del ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha influito sulla valutazione delle sanzioni economiche ma non ha evitato la declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Se il giudice della cognizione ha già escluso la continuazione per effetto di una decisione che realizza res judicata sostanziale, la stessa questione non può essere riaperta in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione verifica solo se la nuova istanza sia effettivamente una riproposizione della precedente.
  • Il riconoscimento del reato continuato richiede la prova di un "unico disegno criminoso" formato antecedentemente e con specificità sufficiente: non basta l'abitualità o la mera inclinazione a delinquere.
  • Gli indici rilevanti per individuare l'unità di disegno criminoso sono, tra gli altri, l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, la contiguità temporale e spaziale degli eventi, l'analogia del modus operandi e la partecipazione costante degli stessi soggetti; l'assenza o la debolezza di questi indici ostano al riconoscimento della continuazione.
  • Un significativo iato temporale e un reato recente caratterizzato da modalità estemporanee (es. minaccia commessa mentre il soggetto è sottoposto a misure di prevenzione) sono elementi che favoriscono la valutazione di autonomità delle condotte e precludono la continuazione in assenza di ulteriori elementi concreti.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente il rigetto della continuazione alla stregua degli indici probatori già richiamati; la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo se viziata da illogicità o travisamento dei fatti.

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