Ordinanza n. 90/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto al ricorso n. 91 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Terza), n. 143/2026, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 219 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Terza), n. 143/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. III, n. 143/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due appelli riuniti contro la medesima sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 143/2026. Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il CGARS rileva elementi non inconsistenti di fumus boni iuris, concernenti in particolare i profili dedotti di inammissibilità del ricorso di primo grado sotto il profilo della legittimazione e dell’interesse alla proposizione dell’azione. Tali questioni richiedono tuttavia un approfondimento nel merito incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare. È stato inoltre dedotto il periculum in mora, ritenuto suscettibile di adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.
La decisione
Il CGARS accoglie le istanze cautelari proposte nei ricorsi riuniti n. 91/2026 e n. 219/2026 esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito per il 10 giugno 2026. Non viene disposta una sospensione espressa dell’efficacia della sentenza, né viene definita la controversia sulle questioni di legittimazione e interesse a ricorrere, che sono riservate alla cognizione di merito. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all’appello cautelare.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della trattazione ravvicinata della causa, senza definire il merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la presenza di profili non inconsistenti relativi alla legittimazione e all’interesse a ricorrere può integrare il fumus boni iuris, ma il loro esame definitivo deve essere riservato alla fase di merito quando richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito; in tal caso l’istanza cautelare può essere accolta esclusivamente a tale fine, senza necessità di disporre la sospensione dell’atto o della sentenza impugnata.
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