Cassazione Penale, Sentenza n. 50656/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che li aveva ritenuti colpevoli, in concorso, di tentata rapina aggravata, ricettazione e porto di armi. D'Anna deduceva violazione di legge in relazione all'art. 56, comma 3, c.p. invocando la desistenza volontaria, illogicità della motivazione sulla recidiva infraquinquennale e criticava il trattamento sanzionatorio ritenendolo eccessivo dato il mancato danno. Broccoli contestava l'identificazione (mancata compatibilità di indizi come abiti, scarpe e assenza di tracce genetiche), la mancata configurabilità della desistenza volontaria, la valutazione delle attenuanti generiche e l'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi di doglianze già esaminate in appello e ha ribadito il divieto per la Corte di legittimità di riesaminare autonomamente le risultanze di fatto. Quanto alla desistenza volontaria, la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno logicamente motivato l'insussistenza della desistenza: gli imputati avevano già posto in essere gli atti del tentativo e l'interruzione è avvenuta per il sopraggiungere e la fuga degli impiegati (circostanza esterna che rese concreto il rischio di cattura). Sulla prova indiziaria, è stato confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato singoli indizi e poi la loro compatibilità globale, motivando adeguatamente perché l'insieme fosse idoneo a fondare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Anche le censure sul trattamento della pena e sugli aumenti per continuazione sono state ritenute infondate perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato le scelte; la questione sulla recidiva non poteva essere rimessa al giudice di legittimità ove non sollevata in appello.
Norme richiamate
art. 56, comma 3, codice penale
La Corte richiama che la desistenza volontaria richiede che la mancata consumazione del reato dipenda dalla volontà autonoma dell'agente e non da circostanze esterne (es. resistenza o intervento di terzi); l'onere di prova di tale volontà grava su chi la deduce.
art. 99, comma 4, codice penale
La Corte osserva che la doglianza sulla recidiva non era stata devoluta in appello; comunque la Corte d'appello ha motivato l'applicazione della recidiva aggravata correlando precedenti e fatti attuali per valutare una pericolosità accentuata.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i ricorsi che chiedono una rivalutazione fattuale sono inammissibili se le doglianze sono reiterative e non evidenziano vizi logici della motivazione.
- La desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.) è configurabile solo se la rinuncia alla consumazione dipende dalla volontà autonoma dell'agente; se l'interruzione è determinata da circostanze esterne che aumentano il rischio di cattura, la diminuente non si applica.
- Nei reati di danno a forma libera la desistenza è possibile solo nella fase del tentativo incompiuto, prima che siano posti in essere gli atti che danno avvio al processo causale dell'evento; dopo tale soglia conta la condotta attiva che eventualmente scongiura l'evento (recesso attivo).
- Nella prova indiziaria il giudice deve valutare singolarmente ogni indizio (certezza e valenza dimostrativa) e poi la loro compatibilità globale: la mancanza di un singolo elemento probatorio (es. tracce biologiche) non annulla automaticamente l'insieme indiziario quando la motivazione spiega la coerenza complessiva.
- Questioni non sollevate nei gradi di merito non sono devolute alla Cassazione; l'omessa deduzione in appello impedisce la censura in sede di legittimità.
- La determinazione della pena e gli aumenti per continuazione richiedono motivazione specifica in merito alla gravità e alla connessione tra reati satellite; se tale motivazione è presente e logica, il sindacato di legittimità è limitato.
Testo integrale
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