Cassazione Penale, Ordinanza n. 07467/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto privo di legittimazione processuale. Conseguentemente applica le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 28/05/2025 che lo riguardava per i delitti di resistenza e lesioni. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi sostanziali del gravame, perché rileva in via preliminare che l'impugnazione è stata proposta personalmente dal ricorrente, cioè da un soggetto privo di legittimazione processuale a proporre ricorso in cassazione in quella forma.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando viene proposto personalmente da un soggetto che non ha legittimazione processuale a formularlo in quella forma.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione automatica delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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