Sentenza del 31/03/2016 n. 2857 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Estratto di ruolo - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di impugnare autonomamente il semplice estratto di ruolo, presumibilmente per far valere vizi della pretesa tributaria o della riscossione prima, oppure in assenza, della notifica di una cartella di pagamento o di un altro atto tipico. La questione riguarda l'interpretazione dell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che anche il semplice estratto di ruolo è impugnabile. L'elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è stata ritenuta tassativa o perentoria, dovendo ricomprendere qualsiasi atto dell'amministrazione o dell'agente della riscossione idoneo a incidere negativamente sul patrimonio del contribuente. Il ricorso è quindi risultato favorevole al contribuente sotto il profilo del principio di impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Norme richiamate
L'elencazione degli atti impugnabili non deve essere intesa in maniera perentoria.
La norma non contiene un elenco necessariamente tassativo: è impugnabile anche un atto non espressamente indicato, come l'estratto di ruolo, quando sia concretamente idoneo a incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di impugnazione dipende non solo dalla denominazione formale dell'atto, ma anche dai suoi effetti concreti sulla posizione patrimoniale del contribuente.
- Un estratto di ruolo può essere contestato quando rende conoscibile una pretesa tributaria idonea a produrre effetti pregiudizievoli, anche se non è una cartella di pagamento formalmente notificata.
- L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 va interpretato in senso funzionale e non rigidamente tassativo.
- Per valutare un caso analogo occorre verificare il contenuto dell'estratto, l'effettiva esistenza della pretesa, la sua conoscibilità e il concreto pregiudizio arrecato al contribuente, oltre al rispetto dei termini processuali applicabili.
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