Sentenza del 31/03/2016 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ICI - Agevolazione abitazione principale - Residenza - Dimora abituale - Nucleo familiare - Regolamento comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale dall’art. 8 del d.lgs. 504/1992, in una situazione in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare avevano residenze anagrafiche diverse. Il punto centrale era stabilire quale immobile potesse essere considerato abitazione principale: non è sufficiente la sola residenza anagrafica, ma occorre individuare l’immobile nel quale si realizza effettivamente la convivenza e la dimora abituale del nucleo familiare. Il regolamento comunale non può introdurre una nozione diversa o più restrittiva di abitazione principale rispetto a quella prevista dalla legge.
La decisione
La pretesa comunale è stata disattesa nella parte in cui applicava una nozione di abitazione principale diversa da quella legale. L’agevolazione ICI spetta esclusivamente per l’immobile nel quale il contribuente e il nucleo familiare dimorano abitualmente e realizzano il rapporto di convivenza. La diversa residenza anagrafica dei componenti della famiglia non consente di estendere l’agevolazione a più immobili, né il regolamento comunale può modificare tale criterio legale.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L’abitazione principale deve essere individuata nell’immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e convivono. In presenza di immobili diversi, l’agevolazione può spettare soltanto per quello che costituisce effettivamente il centro della vita familiare.
Regolamento comunale ICI
Il regolamento comunale non può stabilire una nozione di abitazione principale diversa da quella prevista dalla legge statale, né ampliare o restringere autonomamente i presupposti dell’agevolazione.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sull’abitazione principale, la residenza anagrafica è un elemento rilevante ma non necessariamente decisivo: occorre verificare anche la dimora abituale e l’effettiva convivenza del nucleo familiare.
- Se i coniugi o i componenti del nucleo familiare hanno residenze diverse, l’agevolazione non si applica automaticamente a tutti gli immobili: normalmente compete soltanto per l’immobile che costituisce l’effettiva dimora abituale comune.
- Il contribuente deve poter dimostrare concretamente la dimora abituale e la convivenza, anche mediante elementi fattuali coerenti con l’utilizzo dell’immobile.
- Un regolamento comunale non può modificare la definizione legale di abitazione principale né introdurre condizioni incompatibili con la normativa statale.
- La presenza di più immobili o di residenze anagrafiche separate non consente, di per sé, il godimento simultaneo dell’agevolazione su più abitazioni.
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