Sentenza del 31/03/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Ambito di applicazione e presupposti - Area edificabile ritenuta pertinenza di un fabbricato - Necessità che sia dimostrato in concreto che l'area è al servizio o ad ornamento del fabbricato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'ICI di un'area edificabile qualificata come pertinenza di un fabbricato. L'esclusione dall'imposta non deriva automaticamente dalla qualificazione formale dell'area come pertinenziale: deve essere dimostrato concretamente che essa sia stata effettivamente destinata dal proprietario al servizio o all'ornamento del fabbricato principale e che non possa essere utilizzata per una diversa destinazione senza una radicale trasformazione.
La decisione
La sentenza afferma che un'area edificabile può essere esclusa dall'assoggettamento all'ICI soltanto quando ricorrono in concreto i requisiti della pertinenzialità. La mera vicinanza o il collegamento funzionale dichiarato con il fabbricato non sono sufficienti; occorre provare una stabile destinazione al servizio o all'ornamento dell'edificio e l'assenza di una autonoma potenzialità edificatoria o di una diversa utilizzabilità, salvo radicali trasformazioni.
Norme richiamate
ICI - disciplina dell'imposta comunale sugli immobili
L'area edificabile resta soggetta all'ICI salvo che sia effettivamente qualificabile come pertinenza del fabbricato secondo criteri sostanziali e non meramente formali.
Principio della pertinenzialità civilistica
La pertinenza richiede una destinazione concreta, durevole e funzionale dell'area al servizio o all'ornamento del bene principale, nonché l'assenza di una autonoma destinazione senza radicali trasformazioni.
Massime di principio
- La semplice dichiarazione del proprietario o la qualificazione catastale e urbanistica dell'area come pertinenza non bastano a escludere l'imposizione.
- Per ottenere l'esenzione o l'esclusione dall'ICI su un'area edificabile occorre fornire prove concrete della sua funzione accessoria rispetto al fabbricato, come uso stabile, recinzione, collegamento funzionale e assenza di autonoma utilizzabilità edificatoria.
- Se l'area conserva una potenzialità edificatoria autonoma e può essere destinata a un uso diverso senza trasformazioni radicali, essa è normalmente imponibile come area edificabile.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando la situazione materiale e funzionale dell'area, non soltanto gli atti o le qualificazioni formali.
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