Sentenza del 31/03/2016 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento - Natura pertinenziale dell'immobile - Assenza di documentazione probatoria - Classificazione catastale - Non idonea - Illegittimità dell'accertamento - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che la natura pertinenziale deve essere dimostrata attraverso elementi concreti e oggettivi, dai quali emerga il rapporto di servizio o ornamento tra i beni. La sola classificazione catastale non è sufficiente a provare la pertinenzialità e, in assenza di documentazione idonea, l’accertamento fiscale non può essere considerato illegittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’immobile non fosse autonomamente imponibile perché destinato a pertinenza di un altro bene. La pretesa si fondava, tuttavia, senza adeguata documentazione probatoria, sulla classificazione catastale dell’immobile. La questione riguardava quindi la prova dell’effettiva destinazione del bene al servizio o all’ornamento dell’immobile principale.
Norme richiamate
D. lgs. n. 504/1992
La disciplina dell’ICI deve essere applicata verificando in concreto i presupposti dell’imposizione e l’eventuale esclusione o agevolazione collegata alla natura pertinenziale del bene.
Art. 817 c.c.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La pertinenzialità richiede una destinazione durevole, effettiva e concreta del bene accessorio al servizio o all’ornamento del bene principale; non deriva automaticamente dai dati catastali.
Cass. n. 26077/2015
La natura pertinenziale deve essere provata mediante la concreta destinazione del bene, non essendo decisiva la sola classificazione catastale.
Cass. n. 22128/2010
La pertinenzialità presuppone un rapporto funzionale effettivo e durevole tra bene principale e bene accessorio, da dimostrare con elementi oggettivi.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento fiscale di una pertinenza non basta indicare la categoria catastale o la mera vicinanza fisica dell’immobile: occorre dimostrare il concreto rapporto di servizio o ornamento con il bene principale.
- La prova può risultare da documenti, planimetrie, titoli di proprietà, caratteristiche dei luoghi, modalità di utilizzo e altri elementi oggettivi coerenti tra loro.
- In assenza di prova specifica della destinazione pertinenziale, l’amministrazione può considerare l’immobile autonomamente imponibile e l’avviso di accertamento non è, per questo solo motivo, illegittimo.
- La qualificazione catastale può costituire un elemento di valutazione, ma non è decisiva né sostitutiva della prova dell’effettivo utilizzo del bene.
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