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Sentenza

Sentenza del 31/03/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Accertamento imposte - Avviso di accertamento, titolo esecutivo per la riscossione - Intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione - Nuovi adempimenti da osservare da parte dell'Agenzia delle Entrate, a pena di nullità - Sussistono ex art. 29, comma 1, lett. lett. a), d.l. 31.05.2010, n. 78.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'intimazione di pagamento emessa dopo la modifica degli importi originariamente indicati in un avviso di accertamento esecutivo, presumibilmente a seguito di un provvedimento di autotutela parziale o di altra rideterminazione delle somme dovute. Il contribuente ha contestato l'assenza di un successivo atto notificato dall'Agenzia delle Entrate che desse conto dei nuovi importi e contenesse l'intimazione ad adempiere. Poiché l'avviso di accertamento esecutivo costituisce sia titolo esecutivo sia precetto, la modifica delle somme richiede un atto rideterminativo, affinché il contribuente possa conoscere con precisione la pretesa e difendersi adeguatamente.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stata affermata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, poiché, dopo la rideterminazione degli importi, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare un atto successivo contenente i nuovi importi e la relativa intimazione al pagamento. In mancanza, l'avviso originario non poteva più fungere validamente da titolo esecutivo e precetto per somme diverse da quelle effettivamente dovute, con violazione del diritto di difesa del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 29, comma 1, lett. a), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

    L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ritorno, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti ai fini delle imposte ed ai connessi provvedimenti di irrogazione sanzioni.

    Quando gli importi dovuti risultanti da un accertamento esecutivo vengono modificati, l'Amministrazione deve notificare un successivo atto che indichi la nuova pretesa e contenga l'intimazione al pagamento. L'omissione di tale adempimento comporta la nullità dell'atto di riscossione successivo.

  • Art. 24 della Costituzione

    La mancata notifica dell'atto rideterminativo impedisce al contribuente di conoscere esattamente l'importo richiesto e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento esecutivo viene modificato, anche parzialmente e anche in autotutela, l'Amministrazione deve notificare un atto successivo che indichi chiaramente gli importi aggiornati e contenga una nuova intimazione al pagamento.
  • L'avviso originario non può essere utilizzato come titolo esecutivo per somme diverse da quelle in esso indicate, se la rideterminazione non è stata formalmente comunicata al contribuente.
  • In caso di mancata notifica dell'atto rideterminativo, l'intimazione di pagamento e gli eventuali atti esecutivi successivi possono essere contestati per violazione del diritto di difesa e per carenza del valido titolo esecutivo.
  • La verifica deve concentrarsi sulla sequenza degli atti: accertamento originario, eventuale modifica degli importi, notifica dell'atto rideterminativo e successiva intimazione o riscossione.
  • La decisione riguarda in particolare la riscossione delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e delle relative sanzioni nell'ambito degli accertamenti esecutivi disciplinati dall'art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

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