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Sentenza

Sentenza del 31/03/2016 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires- Necessità che i costi della pubblicità rispondano al principio di economicità ed al principio di inerenza al tipo di attività svolta dall'impresa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio enunciato è favorevole alla contestazione dell'Amministrazione finanziaria: le spese pubblicitarie sproporzionate e non coerenti con l'attività e con la clientela dell'impresa possono essere disconosciute ai fini della deduzione IRES. Il testo non indica però gli estremi della sentenza, le parti processuali né l'esito formale del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti per la pubblicità. La sentenza afferma che tali costi devono rispettare sia il principio di economicità, sia quello di inerenza rispetto all'attività concretamente svolta dall'impresa. Quando le somme sono sproporzionate rispetto al volume d'affari e, soprattutto, rispetto al tipo di attività esercitata e alla clientela potenzialmente raggiungibile, la pubblicità può risultare priva di utilità concreta per gli obiettivi di vendita. In tal caso i costi non sono deducibili.

Norme richiamate

  • Principio di economicità

    La spesa pubblicitaria deve essere ragionevole e proporzionata al volume d'affari e agli obiettivi commerciali dell'impresa; una spesa manifestamente sproporzionata può essere considerata antieconomica e quindi indeducibile.

  • Principio di inerenza

    Il costo deve essere collegato all'attività d'impresa e idoneo, secondo una valutazione concreta, a perseguire finalità commerciali coerenti con il tipo di attività e con la clientela destinataria.

  • Disciplina IRES della deducibilità dei costi

    La deduzione dei costi pubblicitari è ammessa solo quando il costo è effettivamente riferibile all'attività d'impresa, documentato e rispettoso dei requisiti di inerenza ed economicità.

Massime di principio

  • Una spesa pubblicitaria non è automaticamente deducibile solo perché formalmente documentata o qualificata come pubblicità: occorre dimostrarne la concreta riferibilità all'attività d'impresa.
  • La sproporzione tra costo pubblicitario, volume d'affari, dimensione dell'impresa e clientela raggiungibile può costituire un indice di antieconomicità e giustificare il recupero fiscale.
  • L'impresa dovrebbe conservare elementi che dimostrino la ragionevolezza dell'investimento, come il target della campagna, i potenziali clienti raggiunti, le modalità di diffusione, i risultati attesi e il rapporto tra spesa e ricavi.
  • La valutazione deve essere concreta e non meramente formale: la pubblicità deve essere coerente con il settore, la struttura aziendale e gli effettivi obiettivi commerciali.
  • La semplice assenza di risultati economici immediati non rende necessariamente indeducibile il costo; è però necessario dimostrare ex ante la plausibilità e la coerenza dell'investimento.

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