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Sentenza

Sentenza n. 4221/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 23/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 23 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento richiesto. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenuta attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli. È stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione alla ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il testo richiama l'azione avverso il silenzio e, al comma 3, la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

    L'azione contro il silenzio consente di chiedere al giudice l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; quando, nelle more del giudizio, il procedimento viene attivato e la pretesa è soddisfatta, il giudizio non conserva una controversia attuale sulla quale decidere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta attivazione del procedimento, ritenuta satisfattiva della pretesa azionata, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per presentare una domanda amministrativa integra l'attivazione del procedimento e, se soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione provvede nelle more del giudizio sul silenzio e il giudice accerta che la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta, non occorre impartire l'ordine di provvedere né nominare un commissario ad acta.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo non risulta particolarmente significativo e l'amministrazione si è attivata in tempi ragionevoli dopo la proposizione del ricorso; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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