Cassazione Civile, Ordinanza n. 23326/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo alla gestione di un punto vendita in un centro commerciale. A seguito della crisi pandemica da Covid-19 e dei provvedimenti di chiusura, la società conduttrice comunicava la cessazione dell'attività e la risoluzione del rapporto, con rilascio del ramo. La concedente otteneva decreto ingiuntivo per canoni e penali giornaliere per la mancata apertura dell'esercizio. L'opposizione della conduttrice veniva dichiarata inammissibile per tardività; la sentenza d'appello riteneva inoltre inammissibili le domande riconvenzionali sul presupposto del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. In cassazione, la Corte aveva affermato che l'inammissibilità dell'opposizione non preclude l'esame delle riconvenzionali, ma aveva delimitato il rinvio alle sole domande che riteneva effettivamente devolute in appello. Con il ricorso per revocazione la società ricorrente deduceva errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente percepito il perimetro devolutivo dell'appello, omettendo di considerare che anche le domande relative alla non debenza delle penali erano state proposte e trattate; lamentava quindi che la limitazione del rinvio a sole due riconvenzionali fosse frutto di travisamento percettivo e che l'errore fosse decisivo, incidendo sul giudicato invocato dalla controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più una valutazione degli atti di causa e dei motivi di appello. Ha osservato che nell'ordinanza impugnata vi era stata espressa considerazione delle questioni devolute e che la conclusione circa la devoluzione di sole alcune domande riconvenzionali derivava da una lettura degli atti e della sentenza d'appello, non da una falsa percezione immediata. Poiché la doglianza investiva l'interpretazione del contenuto degli atti e non un fatto incontestato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo nei casi e nei limiti previsti dalla norma, e non per contestare apprezzamenti valutativi o interpretativi degli atti processuali.
L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, di percezione, immediatamente desumibile dagli atti, essenziale e decisivo; non può consistere in un errore di giudizio o nella valutazione dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, e non quando il giudice abbia interpretato o valutato diversamente gli atti di causa.
- Non è deducibile con revocazione l'asserito travisamento dei motivi di appello o del contenuto degli atti processuali quando la censura investa una scelta interpretativa del giudice di legittimità o una sua valutazione del perimetro devolutivo.
- Per la revocazione delle sentenze della Cassazione l'errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo rispetto alla decisione di merito; se il preteso vizio attiene alla lettura di atti che avrebbero dovuto essere esaminati nel merito, occorrono gli ordinari mezzi di impugnazione.
- L'errore di fatto revocatorio non ricorre su punti che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti; se vi è contrasto sulle risultanze degli atti, la questione appartiene alla valutazione giuridica e non alla percezione materiale del fatto.
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