Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della rinuncia della ricorrente. Non ha pronunciato sulle spese, in assenza di difese della parte intimata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione del processo non rientra tra le ipotesi contemplate da tale disposizione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento iscritto al n. 6/2020 R.G. Fall., la parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma il testo non specifica la fattispecie sostanziale, i fatti all’origine della lite né i motivi di impugnazione. Il difensore, con dichiarazione depositata il 18 giugno 2026 e sottoscritta anche personalmente dalla parte, ha rinunciato al ricorso. La parte intimata non si è costituita e non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

    L’estinzione del processo per rinuncia non determina il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disposizione, poiché non rientra tra le ipotesi da essa contemplate.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta da dichiarazione sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente, determina l’estinzione del processo.
  • In assenza di difese della parte intimata, non si provvede sulle spese di lite.
  • L’estinzione del processo non costituisce, di per sé, un presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.