Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della rinuncia della ricorrente. Non ha pronunciato sulle spese, in assenza di difese della parte intimata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione del processo non rientra tra le ipotesi contemplate da tale disposizione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento iscritto al n. 6/2020 R.G. Fall., la parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma il testo non specifica la fattispecie sostanziale, i fatti all’origine della lite né i motivi di impugnazione. Il difensore, con dichiarazione depositata il 18 giugno 2026 e sottoscritta anche personalmente dalla parte, ha rinunciato al ricorso. La parte intimata non si è costituita e non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
L’estinzione del processo per rinuncia non determina il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disposizione, poiché non rientra tra le ipotesi da essa contemplate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta da dichiarazione sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente, determina l’estinzione del processo.
- In assenza di difese della parte intimata, non si provvede sulle spese di lite.
- L’estinzione del processo non costituisce, di per sé, un presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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