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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33812/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) vizio di motivazione per aver escluso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., sostenendo che la Corte d'appello abbia valutato solo l'entità oggettiva dei danni riscontrati al momento del ritrovamento dell'autovettura e non abbia considerato il brevissimo lasso di tempo tra il furto e la restituzione né la vetustà del veicolo (circostanze che avrebbero potuto far ritenere parte dei danni preesistenti); 2) inosservanza di norma processuale per il tardivo deposito, in appello, delle conclusioni del Pubblico Ministero oltre il termine dei dieci giorni antecedenti l'udienza e dopo il deposito delle conclusioni della difesa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al motivo processuale relativo al tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale, la Corte ha ritenuto che, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, il deposito tardivo non determina automaticamente nullità e non obbliga il giudice a prenderle in esame; inoltre, ogni nullità di quel tipo richiede la prova di un concreto pregiudizio alla possibilità di concludere della parte privata, non prospettato nel caso concreto (il Procuratore generale aveva chiesto solo la conferma della decisione di primo grado). Sul profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto che le censure circa la mancata valutazione del breve lasso temporale e della vetustà dell'auto siano generiche: il ricorrente non ha indicato elementi probatori concreti idonei a dimostrare che i danni fossero preesistenti; l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. è riferita alla valutazione del pregiudizio effettivo (valore della cosa e ulteriori effetti pregiudizievoli) e non è automaticamente riconducibile al solo breve periodo di sottrazione. Conseguenza: conferma della sentenza d'appello (quindi condanna a mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 200 di multa) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624-625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione ai reati contestati (rubrica e riqualificazione del delitto originariamente prospettato). La Corte non ha modificato la qualificazione dei reati così come risultava in appello.

  • art. 707 cod. pen.

    Articolo richiamato tra i reati originariamente contestati; la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tale reato.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante si misura sulla base del pregiudizio effettivamente cagionato (valore della cosa e conseguenze subite dalla persona offesa). La Corte ha chiarito che il solo breve lasso temporale tra sottrazione e restituzione è, di per sé, circostanza non decisiva se non supportata da elementi che dimostrino la riduzione effettiva del danno o la preesistenza degli stessi.

Massime di principio

  • La semplice brevità del periodo in cui un bene è stato sottratto non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante collegata alla riparazione/limitazione del danno; è necessario provare con elementi concreti che il danno effettivo sia stato ridotto o che parte del danno fosse preesistente.
  • Le deduzioni difensive generiche e astratte, prive di riferimenti probatori specifici (perizie, documenti, testimonianze), sono insufficienti a determinare l'annullamento o la riforma della valutazione del danno operata dal giudice.
  • Nel giudizio di appello cartolare celebrato con disciplina emergenziale, il deposito tardivo delle conclusioni del Pubblico Ministero non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare un concreto pregiudizio per la parte privata derivante dal ritardo affinché possa configurarsi una sanzione processuale.
  • La valutazione dell'attenuante per riparazione o limitazione del danno richiede un esame complessivo del pregiudizio effettivamente subito dalla persona offesa (valore del bene, effetti ulteriori), non solo della durata della privazione della disponibilità del bene.
  • Chi impugna per vizio di motivazione deve indicare in modo specifico quali elementi probatori secondari (es. documentazione tecnica, perizie, foto antecedenti) dimostrino l'errore del giudice; l'allegazione di mere possibilità non è sufficiente.

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