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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10539/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/04/2024. Dal testo emerge che il primo motivo mirava sostanzialmente a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del valore dell'accertamento dattiloscopico, chiedendo alla Corte di cassazione di adottare criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito. Il secondo motivo era rivolto contro una valutazione discrezionale compiuta in appello; la Corte lo qualifica come manifestamente infondato perché privo di specifico aggancio al caso concreto e sostanzialmente consistente in una rassegna di giurisprudenza senza una reale censura della motivazione della sentenza impugnata. Non sono indicati nel testo il capo di imputazione né il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, perché investiva una valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione in assenza di manifesta illogicità, peraltro neppure specificamente dedotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o di ricostruzione alternativa dei fatti; il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi deducibili nei limiti consentiti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta, specie in presenza di apprezzamenti probatori come quelli relativi alla valenza di un accertamento tecnico o dattiloscopico.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti una valutazione discrezionale del giudice di merito senza allegare specifici vizi di manifesta illogicità della motivazione e senza un concreto confronto con la sentenza impugnata.
  • La mera riproduzione di giurisprudenza, se non collegata in modo puntuale alla fattispecie concreta, non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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