Cassazione Penale, Sentenza n. 24352/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Torino il 30/10/2014 (definitiva il 14/06/2017) ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011, sostenendo l'esistenza di due elementi di novità: 1) la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Torino del 17/11/2022 che, pur condannando Marando per riciclaggio, ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.; 2) una consulenza tecnico-contabile basata su documenti rinvenuti casualmente nel febbraio 2024, che dimostrerebbe la disponibilità di proventi leciti sufficienti a giustificare gli acquisti dei beni confiscati. I ricorrenti sostenevano inoltre che per Romeo, coniugata con Marando, i beni a lei riconducibili fossero stati acquistati con risorse lecite e in buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività sulla base degli artt. 585 e 591 c.p.p., lett. c). In particolare ha ritenuto applicabile il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.1 lett. a) c.p.p. per proporre il ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di revocazione; il provvedimento impugnato è stato depositato e notificato il 16/01/2025, mentre i ricorsi sono stati depositati il 14/02/2025 (29 giorni dopo), oltre il termine utile. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisando giustificazioni per la tardività.
Norme richiamate
art. 28, d.lgs. n.159 del 2011
Disposizione che regola la revocazione della confisca di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la consulenza di parte non rientri nelle ipotesi tassative di revocazione qualora sia semplice rivalutazione di elementi già emersi nel procedimento di prevenzione
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di impugnazione (quinidici giorni) per il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della revocazione; la Corte ha applicato questo termine escludendo l'applicazione del termine più breve previsto da altra norma speciale
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata per i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibili i ricorsi proposti oltre termine
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la facoltà di infliggere una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a 3.000 euro ciascuno
art. 10 comma 3 d.lgs. n.159/2011
art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011
Norma speciale che prevede un termine più breve (10 giorni) ma che la Corte, richiamando precedente giurisprudenza, ha ritenuto non applicabile al ricorso per cassazione avverso la revocazione, confermando l'applicazione del termine di 15 giorni dell'art. 585 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende può essere esclusa solo se sussista assenza di colpa; la Corte ha ritenuto assente tale giustificazione e quindi ha imposto la sanzione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione va proposto entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità e sanzioni economiche.
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 richiede l'emersione di elementi nuovi e rilevanti nelle fattispecie tassativamente previste dalla norma: semplici rivalutazioni tecniche di dati già esaminati non sono sufficiente motivo di revocazione.
- Una sentenza penale successiva che modifichi o escluda aggravanti non annulla automaticamente i presupposti per una misura di prevenzione: la valutazione della pericolosità sociale nel procedimento di prevenzione può mantenersi anche se permangono elementi di responsabilità o contesto indicativi di collegamento al contesto criminoso.
- La produzione di documenti 'rinvenuti tardivamente' richiede spiegazione convincente del perché non fossero reperibili nel giudizio originario e indicazione puntuale dei documenti nuovi; l'indicazione generica non è sufficiente a integrare la novità necessaria alla revocazione.
- Per i congiunti o conviventi cui siano attribuiti beni, occorre dimostrare separazione patrimoniale e buona fede nell'acquisto: l'onere probatorio in sede di revocazione richiede elementi documentali chiari e specifici sulla provenienza lecita delle risorse.
- In caso di dubbio sulla tempestività delle impugnazioni, è essenziale verificare la data di deposito e di notifica del provvedimento impugnato e agire entro i termini previsti; la notificazione fa decorrere i termini e la responsabilità per la tempestività grava sui ricorrenti e sui loro difensori.
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