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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16168/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Savarese era stato condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) in qualità di compartecipe di una societa di fatto denominata AS Trading, per l'anno d'imposta 2016. Nell'imputazione risultava un reddito d'impresa di 884.239,00 euro, imputato per il 25% a Savarese (221.060,00 euro) con evasione d'imposta di 88.226,00 euro. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con sei motivi, in particolare la nullità e la carenza di motivazione delle sentenze di primo e secondo grado circa l'esistenza della societa di fatto distinta dalla AS Trading S.r.l., la sua partecipazione al 25%, l'entità dei redditi attribuiti e il travisamento delle prove (deposizioni di funzionari dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza). Ha altresì dedotto la rilevanza della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i primi quattro motivi congiuntamente, rilevando insufficienza e carenza motivazionale sia della sentenza di primo grado che di quella di appello in relazione all'accertamento dell'esistenza della societa di fatto AS Trading (distinta dalla AS Trading S.r.l.), alla partecipazione del ricorrente nella misura del 25% e all'entità dei redditi non dichiarati. Pur richiamando il principio secondo cui il giudice d'appello puo integrare la motivazione mancante, la Corte ha osservato che la motivazione resa dalla Corte d'appello non ha indicato il substrato probatorio necessario e ha operato un salto logico irreprensibile. Per tali ragioni la sentenza impugnata e stata annullata e rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame, con piena liberta di esito, e con l'espresso invito a indicare le risultanze istruttorie da cui desumere l'esistenza della societa di fatto, la partecipazione del ricorrente e i redditi attribuiti. I motivi relativi alla particolare tenuità e alle attenuanti sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina l omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; applicata alla fattispecie contestata per l imputazione della responsabilita del compartecipe di societa di fatto per i redditi d impresa non dichiarati

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamata in relazione all applicazione delle pene accessorie previste per il reato tributario contestato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto; il ricorrente l ha invocata ma la Corte di legittimita ha considerato la questione assorbita dopo l annullamento per vizi di motivazione

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Previsione relativa all esame di testi appartenenti a organi investigativi; richiamata nel contesto della valutazione delle deposizioni della Guardia di Finanza

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i casi tassativi in cui il giudice d appello deve dichiarare la nullita della sentenza impugnata; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice d appello puo integrare la motivazione mancante salvo i casi tassativi previsti dall articolo

Massime di principio

  • Quando si contesta l esistenza di una societa di fatto distinta da una societa formalmente costituita, la motivazione deve indicare chiaramente le risultanze istruttorie e gli elementi probatori che consentono di desumere l esistenza della societa di fatto, i suoi partecipanti, la quota imputata e l effettiva percezione dei profitti
  • La corte d appello ha poteri di piena cognizione e puo integrare o redigere la motivazione mancante, ma deve sempre indicare il substrato probatorio che giustifica le conclusioni; salti logici privi di riferimento probatorio possono determinare annullamento in Cassazione
  • Le valutazioni sulle deposizioni di funzionari e investigatori devono essere dettagliate in motivazione quando da esse si desumono elementi decisivi; semplici apprezzamenti o sintetiche summarizzazioni della prova non sono sufficienti
  • Se la motivazione e carente su punti essenziali dell imputazione (esistenza della societa di fatto, partecipazione e redditi attribuiti), la Corte di cassazione puo annullare e rinviare per nuovo esame anche se non ha esito prefissato, lasciando al giudice di merito di valutare nuovamente le prove
  • Questioni consequenziali come la particolare tenuita del fatto o il riconoscimento delle attenuanti possono rimanere assorbite dalla decisione qualora la censura principale (es. carenza di motivazione) comporti il rinvio della controversia per nuovo esame
  • In fase di istruttoria e in sede di impugnazione e fondamentale che la pubblica accusa individui e documenti che colleghino il soggetto alle operazioni societarie e ai relativi profitti, evitando di basarsi solo su presunzioni non esplicitate

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