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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32406/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un titolare di ditta individuale alla pena di due anni di reclusione per il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva occultato, per più annualità d'imposta tra il 2013 e il 2016, una pluralità di fatture attive, rendendo necessario per la Guardia di Finanza un accertamento complesso, anche mediante questionari inviati ai soggetti economici che avevano ricevuto le fatture e attraverso la banca dati dello spesometro. Con il ricorso si censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché mirava solo a proporre una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato perché sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non richiede una impossibilità assoluta, essendo sufficiente anche la necessità di reperire la documentazione mancante presso terzi o altrove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato sussiste quando l'occultamento o la distruzione delle scritture/documenti contabili impedisce o rende difficoltosa la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; l'impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto e può ricorrere anche se occorre acquisire la documentazione mancante presso terzi o altrove.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la motivazione di merito sia adeguata e logicamente coerente.
  • Nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'elemento dell'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari ricorre anche quando l'accertamento richieda attività integrative presso terzi o altre fonti esterne, senza che sia necessaria una impossibilità materiale assoluta.
  • Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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