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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5714/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Angela Buccheri con tre motivi principali: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su sms e email diversi rispetto a quelli esaminati in dibattimento; (2) vizi di motivazione perché la Corte, pur ritenendo inaffidabile la persona offesa su episodi chiave e le e-mail, ha comunque attribuito alla ricorrente condotte minacciose basandosi su testimonianze generiche, identificazioni di testimoni incongrue (es. confusione sul nome "Donato/ Costa Giuseppa") e senza chiarire contenuti, epoca e finalità delle presunte minacce; (3) vizi motivazionali e di legge sulla conferma delle statuizioni civili e sulla quantificazione della provvisionale nonostante la riqualificazione del reato in una fattispecie più lieve e l'estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio che l'indicazione di messaggi nel capo di imputazione può avere valore esemplificativo e che non è configurabile diversità del fatto se la diversa condotta era comunque conosciuta dall'imputato. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione impugnata insufficiente: la sentenza d'appello, pur manifestando dubbi sull'attendibilità della persona offesa e dei testimoni, ha valorizzato in modo generico altre dichiarazioni e elementi probatori non adeguatamente ricostruiti (epoca, contenuto e autore delle telefonate/sms) per fondare le statuizioni civili. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. Le doglianze del terzo motivo sono state assorbite dall'accoglimento del secondo.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della motivazione; la Corte ha rilevato invece che il riferimento generico a "sms, telefonate ed e-mail, tra le quali" nel capo di imputazione ha carattere esemplificativo e non configura diversità del fatto.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Invocato insieme all'art. 521 per dedurre nullità: la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto infondato il motivo nella parte in cui sostiene la diversa qualificazione dei fatti rispetto alla contestazione, poiché la diversa condotta era sostanzialmente conosciuta dall'imputata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione (limiti dei motivi ammessi): il ricorso è stato esaminato nei limiti prescritti dall'articolo.

Massime di principio

  • Un'indicazione esemplificativa nel capo di imputazione (es. "tra le quali" alcuni messaggi) non comporta automaticamente nullità o diversità del fatto se le diverse condotte sono state portate a conoscenza dell'imputato e non hanno impedito l'esercizio della difesa.
  • Se la sentenza di merito esprime dubbi significativi sull'attendibilità della persona offesa o dei testimoni sui fatti chiave, il giudice deve fornire una ricostruzione più puntuale (epoca, contenuto, autore) delle telefonate/sms e motivare chiaramente la valutazione alternativa dei mezzi di prova; altrimenti la motivazione è viziata e può comportare l'annullamento delle statuizioni civili.
  • La riqualificazione del reato in una fattispecie più lieve impone al giudice di riconsiderare coerentemente le statuizioni civili: se il fondamento probatorio delle pretese civili è insufficiente dopo la nuova valutazione penale, le decisioni civili possono essere annullate e rinviate.
  • Errori o confusioni formali nell'indicazione dei testi (es. nomi diversi) non compromettono di per sé la motivazione, ma se si sommano a resoconti generici o contraddittori rendono necessaria una maggiore precisione probatoria.
  • In presenza di contrasti e clima conflittuale tra le parti, il giudice deve evitare di basare le responsabilità civili su elementi generici o indizi non circostanziati; in caso contrario è opportuno il rinvio al giudice civile per una nuova valutazione.

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