Cassazione Penale, Sentenza n. 5714/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Angela Buccheri con tre motivi principali: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su sms e email diversi rispetto a quelli esaminati in dibattimento; (2) vizi di motivazione perché la Corte, pur ritenendo inaffidabile la persona offesa su episodi chiave e le e-mail, ha comunque attribuito alla ricorrente condotte minacciose basandosi su testimonianze generiche, identificazioni di testimoni incongrue (es. confusione sul nome "Donato/ Costa Giuseppa") e senza chiarire contenuti, epoca e finalità delle presunte minacce; (3) vizi motivazionali e di legge sulla conferma delle statuizioni civili e sulla quantificazione della provvisionale nonostante la riqualificazione del reato in una fattispecie più lieve e l'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio che l'indicazione di messaggi nel capo di imputazione può avere valore esemplificativo e che non è configurabile diversità del fatto se la diversa condotta era comunque conosciuta dall'imputato. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione impugnata insufficiente: la sentenza d'appello, pur manifestando dubbi sull'attendibilità della persona offesa e dei testimoni, ha valorizzato in modo generico altre dichiarazioni e elementi probatori non adeguatamente ricostruiti (epoca, contenuto e autore delle telefonate/sms) per fondare le statuizioni civili. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. Le doglianze del terzo motivo sono state assorbite dall'accoglimento del secondo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della motivazione; la Corte ha rilevato invece che il riferimento generico a "sms, telefonate ed e-mail, tra le quali" nel capo di imputazione ha carattere esemplificativo e non configura diversità del fatto.
Invocato insieme all'art. 521 per dedurre nullità: la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto infondato il motivo nella parte in cui sostiene la diversa qualificazione dei fatti rispetto alla contestazione, poiché la diversa condotta era sostanzialmente conosciuta dall'imputata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione (limiti dei motivi ammessi): il ricorso è stato esaminato nei limiti prescritti dall'articolo.
Massime di principio
- Un'indicazione esemplificativa nel capo di imputazione (es. "tra le quali" alcuni messaggi) non comporta automaticamente nullità o diversità del fatto se le diverse condotte sono state portate a conoscenza dell'imputato e non hanno impedito l'esercizio della difesa.
- Se la sentenza di merito esprime dubbi significativi sull'attendibilità della persona offesa o dei testimoni sui fatti chiave, il giudice deve fornire una ricostruzione più puntuale (epoca, contenuto, autore) delle telefonate/sms e motivare chiaramente la valutazione alternativa dei mezzi di prova; altrimenti la motivazione è viziata e può comportare l'annullamento delle statuizioni civili.
- La riqualificazione del reato in una fattispecie più lieve impone al giudice di riconsiderare coerentemente le statuizioni civili: se il fondamento probatorio delle pretese civili è insufficiente dopo la nuova valutazione penale, le decisioni civili possono essere annullate e rinviate.
- Errori o confusioni formali nell'indicazione dei testi (es. nomi diversi) non compromettono di per sé la motivazione, ma se si sommano a resoconti generici o contraddittori rendono necessaria una maggiore precisione probatoria.
- In presenza di contrasti e clima conflittuale tra le parti, il giudice deve evitare di basare le responsabilità civili su elementi generici o indizi non circostanziati; in caso contrario è opportuno il rinvio al giudice civile per una nuova valutazione.
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