Cassazione Penale, Ordinanza n. 05295/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il giudice di sorveglianza aveva respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la valutazione negativa espressa dal tribunale fosse erronea. Nel corso del giudizio il solo difensore ha poi depositato un atto di rinuncia al ricorso; la Corte ne ha tuttavia rilevato l'invalidità per mancanza di procura speciale. Quanto alle censure, la Corte ha osservato che esse erano in realtà di merito, perché miravano a una rivalutazione di elementi di fatto già esaminati in modo logico e adeguato dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la rinuncia presentata dal solo difensore perché non assistita da procura speciale. Ha inoltre qualificato i motivi come non consentiti, poiché consistenti in doglianze di fatto dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito della decisione del Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente dal giudice.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sorveglianza non sono consentite censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- La rinuncia al ricorso proposta dal difensore è inefficace se non è assistita da procura speciale, perché la rinuncia incide sul diritto di impugnazione e richiede una specifica legittimazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice condanna il ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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