Sentenza del 16/01/2017 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Dirigente licenziato - Indennità supplementare - Danno emergente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. L'indennità supplementare corrisposta in relazione alla differenza sul preavviso è stata qualificata come emolumento sostitutivo del reddito che il lavoratore avrebbe conseguito in assenza del licenziamento. Pertanto, non integra un mero risarcimento di un danno emergente, ma deve essere assoggettata a IRPEF.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riteneva che l'indennità supplementare, qualificata come risarcimento del danno emergente derivante dal licenziamento e dalla violazione del preavviso, non costituisse reddito imponibile. La questione riguardava quindi se tale somma avesse natura risarcitoria non reddituale oppure sostituisse redditi di lavoro non percepiti.
Norme richiamate
Art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro, anche se corrisposte con una funzione risarcitoria o in occasione della cessazione del rapporto, mantengono natura reddituale e sono imponibili nella stessa categoria del reddito sostituito.
Massime di principio
- Per stabilire la tassabilità di una somma risarcitoria occorre individuare la funzione economica effettiva dell'indennità, non solo la sua denominazione formale.
- Le somme che compensano redditi di lavoro non percepiti, come retribuzioni, preavviso o altre competenze sostitutive, sono normalmente assoggettate a IRPEF.
- Il danno emergente, inteso come reintegrazione di una perdita patrimoniale distinta dal mancato guadagno, può non essere imponibile; tuttavia, tale esclusione non si applica quando la somma sostituisce un reddito perduto.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra risarcimento del danno emergente non reddituale e indennità sostitutiva di reddito: solo la prima, in linea generale, può restare fuori dall'imposizione.
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