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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17088/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione basata su due documenti (il contratto preliminare tra Valdossola Shopping Center s.r.l. e Herald Level 2 Lux Holding s.r.l. e la contabile bancaria attestante il versamento di una caparra di circa 4,5 milioni) che, secondo il ricorrente, proverebbero la mancanza di dolo nella condotta contestata (cagionamento dei fallimenti tramite scissione e cessione del centro commerciale). Il ricorrente sostiene che tali atti non erano stati adeguatamente valutati e costituirebbero prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha ritenuto che la questione sul versamento della caparra e sul contratto preliminare fosse già stata esaminata dal giudice di merito (o non idonea a scalfire, in termini di ragionevole sicurezza, il compendio probatorio originario) e che la nuova documentazione non conducesse al proscioglimento richiesto dall'art. 631 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    La prova nuova rilevante per la revisione deve condurre, in termini di "ragionevole sicurezza", all'accertamento di un fatto che dimostri che il compendio probatorio originario non è più idoneo a sostenere la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Non ogni documento non valutato precedentemente è sufficiente: occorre che esso, da solo o unitamente agli altri elementi, porti al proscioglimento.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Definisce l'effetto decisivo richiesto dalla prova nuova: la prova deve essere idonea a determinare il proscioglimento del condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione: il motivo è stato proposto nei limiti richiesti da questa disposizione (riferimento formale ai limiti di impugnazione).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata nella fase di trattazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5: Fadda, Eleuteri, Livadia)

    Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021 (Fadda); Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020 (Eleuteri); Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016 (Livadia)

    La Corte richiama precedenti secondo cui la prova nuova comprende anche documenti non acquisiti nel giudizio precedente o acquisiti ma non valutati, purché tali prove non siano inammissibili o superflue; tuttavia ribadisce che rilevano solo se, considerate complessivamente, determinano la ragionevole sicurezza del proscioglimento.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), è necessario che la "prova nuova" sia idonea, da sola o insieme ad altre, a provocare il proscioglimento in termini di ragionevole sicurezza: non è sufficiente la mera esistenza di un documento nuovo o non valutato.
  • Se il giudice di merito ha già esaminato le circostanze sostanziali attestate dai documenti (anche attraverso deposizioni o valutazioni analoghe), la ri-produzione di documenti simili difficilmente potrà essere considerata prova nuova rilevante.
  • Il ricorso per revisione (e quindi il successivo ricorso per cassazione) deve essere specifico e collegare chiaramente i nuovi elementi probatori all'apparato argomentativo della sentenza impugnata: genericità e mancanza di raccordo con le motivazioni comportano l'inammissibilità.
  • La prova documentale relativa a transazioni o accordi commerciali (es. contratti preliminari, contabili di versamento) va valutata nel contesto dell'intero compendio probatorio; il solo versamento di una caparra non esclude automaticamente l'esistenza del dolo se il quadro fattuale e contrattuale non garantisce l'effettivo perfezionamento dell'operazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto è necessario valutare la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo.

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