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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8840 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa all'IRPEF dell'anno 1991, sostenendo che la dichiarazione integrativa presentata il 10 giugno 1993 avesse sostituito e annullato i precedenti conteggi. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in Cassazione, denunciando innanzitutto la nullità della decisione per motivazione apparente o mancante: la CTR si era limitata a confermare la sentenza di primo grado con formule generiche, senza esaminare concretamente i motivi dell'appello e senza illustrare le ragioni del proprio convincimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la sentenza della CTR per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per motivazione meramente apparente. La semplice conferma della decisione di primo grado non costituisce motivazione per relationem valida quando non siano riportati, almeno nel loro nucleo essenziale, i contenuti e le argomentazioni della sentenza richiamata, né siano esaminate le specifiche censure dell'appello. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita nel merito la questione sull'efficacia della dichiarazione integrativa e sulla debenza dell'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 111 Costituzione

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione solo apparente, generica o costituita da una formula di stile determina la nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sulla nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento; è stata ritenuta fondata la censura relativa alla mancanza di una motivazione effettiva.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato assorbito in seguito all'accoglimento del motivo di nullità della sentenza.

  • Legge n. 408 del 1990, art. 14

    È richiamata in relazione alla dichiarazione integrativa IRPEF dell'anno 1991, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito l'efficacia sostitutiva della dichiarazione integrativa.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non è validamente motivata se si limita a confermare la decisione di primo grado con espressioni generiche, senza confrontarsi con i motivi specifici dell'impugnazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo quando il giudice richiami in modo comprensibile il contenuto essenziale della decisione precedente e dimostri di averne verificato la correttezza rispetto alle censure proposte.
  • La motivazione deve essere concreta, riferita alla controversia e idonea a rendere controllabile il ragionamento del giudice; una formula astratta, utilizzabile per qualsiasi causa, equivale a motivazione apparente.
  • Quando la Cassazione rileva la nullità della sentenza per motivazione apparente, normalmente cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, senza decidere direttamente la questione sostanziale controversa.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice dovrà esaminare nuovamente la controversia, affrontare specificamente i motivi di appello e motivare sia sulle questioni processuali sia, se necessario, sull'efficacia della dichiarazione integrativa e sulla pretesa tributaria.

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