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Ordinanza

Ordinanza n. 11677/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Farina, n. 4013/2022 pubbl. il 03/05/2022 RG n. 613/2020, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202602246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell’amministrazione in relazione all’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4013/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4013/2022, pubblicata il 3 maggio 2022 e passata in giudicato. Il testo non specifica il contenuto della sentenza da eseguire né le concrete censure rivolte all’amministrazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata del Ministero sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha disposto, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., che il Ministero depositi una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha precisato che il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre mezzi istruttori e acquisire elementi necessari ai fini della decisione; su tale base è stata richiesta una relazione documentata all’amministrazione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti utili alla decisione; è richiamato quale fondamento dell’incombente istruttorio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando gli elementi acquisiti non sono sufficienti per decidere un ricorso di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione dall’amministrazione resistente di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte.
  • L’incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può essere assegnato entro un termine perentorio; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento può essere valutato ai fini della decisione secondo le regole sull’onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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