Cassazione Penale, Ordinanza n. 30427/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la decisione di merito che aveva confermato la responsabilità per la detenzione di circa 170 kg di TLE, lamentando: 1) l'erroneità o insufficienza della motivazione in punto di affermazione della responsabilità e, soprattutto, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura sulla motivazione era generica e non confrontata con la sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto corretto il diniego dell'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto e per l'entità del quantitativo detenuto, e ha considerato manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche per difetto di elementi positivi allegati dalla difesa.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta; la valutazione della particolare tenuità deve considerare modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Il beneficio è incompatibile con un fatto connotato da gravità, come nel caso di elevato quantitativo di sostanza detenuta.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. orientano la valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Norma richiamata come titolo di reato contestato, in relazione alla detenzione di 170 kg di TLE.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., dopo le modifiche legislative, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento sono requisiti concorrenti e non alternativi.
- La particolare tenuità dell'offesa richiede una valutazione complessiva della condotta e dell'offesa, svolta attraverso gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice dia conto della gravità concreta del fatto, specie in presenza di un rilevante quantitativo della sostanza o del materiale detenuto.
- La doglianza di omessa motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata ed è formulata in termini generici.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi oppure dalla mancanza di elementi positivi allegati dalla difesa.
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