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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27984/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento attribuito dalla contribuente mediante procedura DOCFA ad alcuni immobili siti in Nazzano, destinati alla produzione di energia elettrica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 8 R.D.L. n. 652/1939, sostenendo che la CTR avesse annullato l'atto per asserito difetto di motivazione senza considerare l'iter seguito per la rettifica: proposta di rendita della contribuente, sopralluogo, stima diretta e conoscibilità da parte della società dei presupposti della variazione. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha confermato la decisione di merito. Ha richiamato il principio secondo cui, nel classamento di immobili con procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; se invece la rettifica si fonda su elementi di fatto ulteriori o esterni alla denuncia, oppure su una diversa valutazione degli elementi fattuali, la motivazione deve essere specifica e puntuale. Nel caso concreto la riclassificazione era stata operata mediante comparazione con immobili simili non specificati e mediante prontuari di settore non riportati, cioè su elementi esterni all'avviso e non indicati nella dichiarazione DOCFA; pertanto era necessaria una motivazione adeguata già nell'atto, non integrabile successivamente in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 8 R.D.L. n. 652/1939

    È stata indicata come norma violata in tema di classamento catastale e motivazione della rettifica della rendita.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato o rettificato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere minimale solo quando l'Ufficio si limita a recepire o a ricalcolare dati già sostanzialmente forniti dal contribuente e la divergenza dipende da una valutazione tecnica della medesima base fattuale.
  • Se la rettifica della rendita si fonda su elementi di fatto ulteriori, esterni alla denuncia o non specificati nell'atto, la motivazione deve essere analitica e deve indicare le differenze riscontrate, così da consentire al contribuente piena difesa e delimitare il thema decidendum.
  • L'onere di motivazione dell'avviso di classamento deve sussistere al momento dell'adozione dell'atto e non può essere sanato o integrato successivamente in sede contenziosa mediante generiche allegazioni difensive dell'Amministrazione.
  • Quando il contribuente contesta specificamente l'assenza di allegazione o trascrizione della documentazione tecnica posta a base della rettifica, l'Ufficio deve dimostrare in modo puntuale il contenuto degli elementi utilizzati per la nuova valutazione.
  • La mera comparazione con immobili similari e il richiamo a prontuari di settore, se non concretamente specificati nell'avviso, non bastano a esonerare l'Amministrazione da una motivazione adeguata e perspicua della variazione catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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