Cassazione Penale, Sentenza n. 12044/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato la sua responsabilità per plurime violazioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, deducendo: vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione agli elementi materiali del reato (argomentando che i testi non avrebbero precisato gli indirizzi dei controlli e che non sarebbe stata verificata l'effettiva reperibilità tramite utenza cellulare); travisamento della prova con riferimento alla testimonianza del teste Gasbarri e alla mancata verifica del domicilio; e insufficienza dell'elemento soggettivo per effetto di una presunta ridotta percezione sensoriale della ricorrente dovuta all'assunzione di metadone, che le avrebbe impedito di udire il campanello e quindi di essere consapevole dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo delle doglianze già sollevate in appello e non ha indicato profili di manifesta illogicità o contraddittorietà tali da giustificare il sindacato di legittimità. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero esaminato e motivato adeguatamente i luoghi dei controlli e le deposizioni, che l'omessa verifica tramite cellulare non fosse decisiva né obbligatoria, e che la censura sul travisamento della prova fosse autosufficiente e priva di documentazione probatoria (violazione dell'art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen. per mancata allegazione del verbale invocato). Sulla questione soggettiva, la Cassazione ha condiviso la valutazione che la ricorrente non avesse dimostrato una condizione permanente di ridotta percezione (il fatto che il campanello fosse funzionante e che la donna in un'occasione sia stata trovata fuori casa in piena notte ha smentito la tesi dell'assopimento continuativo). Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la statuizione di merito (Corte d'Appello: pena complessiva di 1 anno, 3 mesi e 15 giorni per le violazioni commesse) resta operante.
Norme richiamate
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020
norma richiamata per le comunicazioni e richieste nelle udienze in Cassazione; utilizzata nella fase di discussione delle richieste del Pubblico Ministero e delle conclusioni del difensore
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Violazione dell'art. 606 primo comma lett. e) c.p.p.
criterio che limita il sindacato di Cassazione alle carenze della motivazione ovvero alla sua manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali; il ricorso non ha evidenziato tali vizi ed è quindi inammissibile
violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
contestazione relativa all'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova; la Corte richiama la giurisprudenza che impedisce di oltrepassare i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.
norma che impone l'allegazione e la corretta indicazione dei verbali e documenti ritenuti decisivi; la ricorrente non ha rispettato tale obbligo rendendo inammissibile la censura sul travisamento della prova
artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p. (richiamati in giurisprudenza)
richiamati nell'interpretazione giurisprudenziale sulla limitazione delle doglianze
usati dalla giurisprudenza per delimitare l'ammissibilità dei motivi che censurano la valutazione della prova in Cassazione
sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla parte che ha proposto il ricorso inammissibile, salvo che non sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione dei fatti: i motivi devono indicare vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) o l'omissione di atti probatori essenziali per essere ammissibili
- Le censure basate su presunte discrepanze tra testimonianze devono essere documentate in modo autosufficiente (allegando i verbali o indicando correttamente gli atti) ai sensi dell'art. 165‑bis disp. att.; altrimenti sono inammissibili
- La prova dell'elemento soggettivo (es. incapacità percettiva dovuta a farmaci) richiede evidenze concrete e temporali che colleghino la condizione farmacologica agli specifici momenti in cui sono state commesse le violazioni; dichiarazioni generiche o episodiche sono insufficienti
- L'omessa verifica tramite cellulare non costituisce di per sé vizio decisivo: non esiste un obbligo generale di compiere specifici accertamenti accessori se gli elementi già acquisiti risultano coerenti e sufficienti
- Un episodio isolato che contraddice la tesi difensiva (per es. essere trovati fuori casa di notte) può indebolire significativamente la pretesa di una condizione permanente di incapacità
- La qualificazione della continuazione tra reati richiede la sussistenza di un unico disegno criminoso e permette l'accumulazione e la rideterminazione della pena; i giudici di merito hanno ampia discrezionalità su questo punto, sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali gravi
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mera ripetizione delle doglianze, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare preventivamente la novità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
- La Corte di Cassazione valuta se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi a loro disposizione e hanno dato risposta adeguata alle deduzioni delle parti; non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del merito se la motivazione è congrua
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