Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34837/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di reclamo, sia del decreto di inammissibilità di una domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall. e art. 182-bis l.fall., sia della sentenza che ha dichiarato il fallimento della società in liquidazione. La società ricorrente ha impugnato la decisione d’appello con undici motivi. In sintesi ha sostenuto: che, ai fini del rispetto del termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.fall., sarebbe bastato depositare la domanda di omologazione dell’accordo senza iscriverlo nel registro delle imprese; che il c.d. cram down fiscale potesse operare anche senza una previa e completa interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria e senza attendere il decorso del termine di 90 giorni per la sua adesione, oltre a contestare il giudizio di non convenienza della proposta; che la motivazione sull’inattendibilità dei bilanci e dei dati contabili fosse apparente; che il giudice avesse impropriamente sindacato la delibera di messa in liquidazione; che il tribunale avesse dovuto concedere un termine per integrare la documentazione e attendere i 30 giorni per le opposizioni dei creditori; che il pubblico ministero fosse privo di legittimazione a chiedere il fallimento; che vi fosse un vizio del collegio giudicante per mancata astensione/ricusazione di un componente; che la sentenza violasse contraddittorio e giusto processo per aver valorizzato la perizia della curatela; e, infine, che lo stato di insolvenza fosse stato mal valutato, in particolare perché i debiti erariali sarebbero stati sospesi dalla normativa emergenziale, i beni immobili sarebbero stati comunque vendibili e vi sarebbero stati accordi con alcuni creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in particolare, che nel termine perentorio assegnato ex art. 161, comma 6, l.fall. il debitore deve non solo depositare la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, ma anche iscrivere l’accordo nel Registro delle Imprese; che il cram down fiscale presuppone la previa decorrenza del termine di 90 giorni per l’adesione dell’Amministrazione finanziaria, sicché non è sufficiente l’invio della proposta il giorno prima del deposito della domanda di omologa; che le ulteriori doglianze erano inammissibili o infondate perché generiche, nuove, prive di specificità o rivolte contro rationes decidendi non decisive. È stata inoltre confermata la legittimità della dichiarazione di fallimento, poiché lo stato di insolvenza era stato correttamente desunto, per una società in liquidazione, dalla non pronta liquidabilità dell’attivo e dall’elevata esposizione debitoria, non essendo state dimostrate circostanze idonee a infirmare tale quadro.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    termine perentorio assegnato dal Tribunale

    Nel termine concesso per il deposito della domanda di concordato/accordo di ristrutturazione il debitore deve compiere anche l’adempimento pubblicitario necessario all’efficacia dell’accordo, non essendo sufficiente il solo deposito della domanda.

  • art. 182-bis l.fall.

    La domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione richiede, ai fini dell’avvio utile della procedura, l’iscrizione dell’accordo nel Registro delle Imprese; il c.d. cram down fiscale presuppone la mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria maturata dopo il termine per esprimersi.

  • art. 182-bis, comma 4, l.fall.

    l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento

    La domanda di omologazione non può essere proposta prima che sia decorso il termine di 90 giorni entro cui l’Amministrazione finanziaria può aderire o meno alla proposta.

  • art. 162 l.fall.

    La concessione del termine per integrare piano e documentazione è rimessa al potere discrezionale del tribunale e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.

  • art. 168 l.fall.

    Gli effetti protettivi del deposito della domanda di concordato non possono essere utilizzati in modo dilatorio, se non accompagnati dai presupposti procedurali richiesti dalla legge.

  • art. 52, comma 2, c.p.c.

    L’istanza di ricusazione va proposta tempestivamente, due giorni prima dell’udienza se è noto il nome del giudice da ricusare.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta causa di astensione deve essere fatta valere con gli strumenti processuali e nei tempi previsti, altrimenti non può essere utilmente dedotta come vizio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la censura non coglie la reale ratio decidendi o quando si contestano profili non decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente le prove e attribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi, senza che ciò integri di per sé violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità processuale è esclusa quando la parte contesta in realtà una valutazione di merito del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame non è configurabile per censure generiche, irrilevanti o rivolte a fatti nuovi non decisivi.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza può essere accertato, per una società in liquidazione, con riguardo alla capacità dell’attivo di soddisfare integralmente il passivo e alla pronta liquidabilità dei beni.

  • art. 7 l.fall.

    La Corte d’appello ha escluso la sua violazione nei termini dedotti dalla ricorrente.

  • art. 158 c.p.c.

    Le doglianze sul vizio di costituzione del giudice e sulla legittimazione del pubblico ministero sono state disattese perché non correttamente riferite alla ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel termine perentorio assegnato per la presentazione di una procedura di regolazione della crisi, il debitore deve rispettare anche gli adempimenti pubblicitari necessari a rendere efficace l’atto, quando tali adempimenti sono strutturalmente indispensabili all’avvio della procedura e alla decorrenza delle opposizioni dei creditori.
  • Il c.d. cram down fiscale presuppone che l’Amministrazione finanziaria sia stata posta in condizione di esprimersi entro il termine normativamente previsto; non è sufficiente attivare la procedura quando tale termine non sia ancora decorso.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili se introducono questioni nuove, generiche o non specificamente localizzate negli atti di merito, ovvero se non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il termine che il tribunale può concedere per integrare la documentazione a corredo della domanda di concordato o accordo di ristrutturazione è discrezionale: il suo mancato esercizio non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
  • Nella valutazione dell’insolvenza di una società in liquidazione rileva la concreta idoneità dell’attivo a soddisfare il passivo e la pronta liquidabilità dei beni; la sola allegazione di indici contabili favorevoli o di iniziative di ristrutturazione non omologate non è sufficiente a escludere lo stato di insolvenza.
  • La deduzione di vizi relativi alla composizione del giudice o alla sua astensione richiede il tempestivo esercizio degli strumenti processuali previsti, altrimenti la censura è preclusa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.