Cassazione Penale, Sentenza n. 2865/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcuni reati raggruppati in due gruppi (sentenze nn. 1,2,5 e nn. 3,7) omettendo di valutare i reati indicati nei provvedimenti nn. 4 e 6, asserendo carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per l'assenza di qualsiasi valutazione sui fatti delle sentenze omesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al G.i.p. del Tribunale di Bologna in diversa persona fisica perché riesamini integralmente l'istanza di continuazione estendendola anche ai reati omessi. La Corte ha inoltre rilevato un evidente errore aritmetico nel calcolo della pena complessiva indicata nell'ordinanza impugnata e ha ordinato che, in caso di conferma dell'ordinanza sul merito, il giudice adito provveda a correggere il calcolo.
Norme richiamate
L'art. 671 disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione dell'applicazione della continuazione tra più sentenze; il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare tutti i provvedimenti indicati nell'istanza e a motivare compiutamente in ordine all'eventuale ricorrenza del vincolo di continuazione.
Corte Costituzionale
La pronuncia è richiamata per il principio che, in sede di rinvio per nuovo giudizio, il procedimento deve essere affidato a diverso magistrato (diversa persona fisica) per garantire imparzialità e prevenire vizi di reiterazione decisionale.
Massime di principio
- Quando si propone istanza di applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare espressamente su tutti i provvedimenti indicati nell'istanza; l'omissione ingiustificata di alcuni provvedimenti vizia il provvedimento e può portare all'annullamento con rinvio.
- Se il giudice riconosce la continuazione solo tra alcuni reati raggruppandoli, deve comunque affrontare e motivare il perché esclude altri reati indicati nella stessa istanza; la mancanza di spiegazioni configura insufficienza della motivazione.
- In caso di annullamento con rinvio, è prassi (e talvolta obbligo) che il nuovo giudizio sia affidato a diverso magistrato per ragioni di imparzialità, come indicato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
- Il calcolo delle pene aggregate va effettuato con precisione: errori aritmetici nel computo complessivo della pena sono rilevabili d'ufficio e devono essere corretti dal giudice, anche in sede di nuovo esame.
- Per il ricorrente conviene indicare dettagliatamente nell'istanza tutte le sentenze e i capi di imputazione per cui si chiede la continuazione e, se necessario, dedurre con precisione eventuali vizi motivazionali o di calcolo per facilitare il controllo giudiziario.
- Se il giudice dell'esecuzione decide parzialmente o omette parti dell'istanza, la via corretta è il ricorso per cassazione per motivi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione e per vizio di omessa pronuncia.
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